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RIFORMA DEL TITOLO V

Salute e professioni tornano allo Stato

Salute e professioni tornano allo Stato
L'ordinamento delle professioni intellettuali, le norme generali per la tutela della salute e la sicurezza alimentare tornano alla competenza esclusiva dello Stato. La riforma del Titolo V della Costituzione ed in particolare dell'articolo 117 elimina la legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Principi al Centro, organizzazione al Territorio.

Il DDL costituzionale approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2014 modifica l'articolo 117 della Costituzione italiana: restituisce alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie ed elimina le materie a competenza legislativa concorrente. Lo scopo è di ridurre il contenzioso tra Stato e Regioni che negli ultimi due decenni ha esposto all'incertezza giuridica i cittadini italiani e a pesanti contraccolpi di spesa per l'Avvocatura di Stato costretta ad impugnare molte leggi regionali, eccendenti i limiti regolatori.  Dal 2001, quando il Titolo V della Costituzione venne riformato in chiave "federalista", la salute e le professioni intellettuali sono passate alla competenza ripartita fra lo Stato e le Regioni. Con il DDL approvato dal Governo Renzi tornano ad essere di competenza esclusiva dello Stato.

Salute, LEA e sicurezza alimentare- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni: (...) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;

Professioni intellettuali- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni: (...) t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;

Soppressa la legislazione concorrente- Viene soppresso dall'articolo 117 della Costituzione il seguente passaggio: Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

Cosa rimane alle Regioni- Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento (...) all'organizzazione in ambito regionale dei (...) servizi sociali e sanitari (...).

"La revisione del Titolo V - spiega Palazzo Chigi- è volta a definire un sistema di governo multilivello più ordinato, in grado di bilanciare interessi nazionali, regionali e locali ed assicurare politiche di programmazione territoriale coordinate". Il DDL prevede inoltre l'introduzione di una "clausola di supremazia" della legge statale sulle leggi regionali. Prevista, la possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente,
alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva".

Scheda di sintesi a cura di Palazzo Chigi

pdfDDL_costituzionale_31_marzo_2014.pdf340.49 KB

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