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COMPILAZIONE

Modello 4: la risposta del Ministero della Salute

Modello 4: la risposta del Ministero della Salute
La compilazione del Modello 4 "genera negli allevatori una notevole confusione" e gli errori comportano sanzioni penali. Il Ministro della Salute non ritiene opportuno modificarlo? Il Sottosegretario Fadda ha risposto. La corretta compilazione "è essenziale". Chiarimenti sulle dichiarazioni relative ai trattamenti e sui 90 giorni.


"Non si comprende - sosteneva l'On Paolo Cova nella sua interrogazione del maggio scorso- perché se uno deve obbligatoriamente dichiarare di aver rispettato i tempi di sospensione dei farmaci debba poi barrare la casella relativa alla dichiarazione per cui gli animali non sono stati trattati con farmaci nei 90 giorni antecedenti o fin dalla nascita". L'errata compilazione della parte B del Modello 4 prevede sanzioni amministrative e penali: quante sono, dal 2006 ad oggi, le sanzioni riscontrate relative all'errata compilazione?"

Nella sua risposta scritta, pubblicata il 7  novembre, il rappresentante della Salute ha fatto presente che la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (mod. IV -Allegato del decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007) prevede la compilazione, da parte del titolare dell'allevamento di origine, o di un suo delegato, della sezione B, relativa ai trattamenti con alimenti medicamentosi e/o specialità medicinali eventualmente eseguiti sugli animali.

"La corretta compilazione di tale sezione - ha aggiunto- è essenziale per la definizione, al macello, della destinazione finale dell'animale e dei prodotti da esso derivati". E ancora: "Soltanto nel caso in cui l'operatore autocertifica, barrando le caselle al punto 2, che gli animali destinati alla macellazione sono stati trattati (o con sostanze di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, o con alimenti medicamentosi o specialità medicinali), nei novanta giorni precedenti la macellazione o dalla nascita (qualora si tratti di animali macellati ad età inferiore ai 90 giorni), deve necessariamente barrare anche la casella al punto 3, relativa al rispetto dei previsti tempi di sospensione".

Tuttavia, le informazioni raccolte sul territorio, dalle autorità regionali e locali, nonché durante gli audit degli ispettori comunitari del Food veterinary office (FVO) e degli ispettori ministeriali, "mostrano una compilazione del modello IV non sempre corretta. Infatti, non rari sono i casi in cui, al macello, giungono animali accompagnati da modelli IV che, pur indicando l'assenza di trattamento, presentano barrata la casella di cui al punto 3 (sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con prodotti di cui al punto n. 2)".

Fadda ha concluso che "Tale anomalia rischia di rallentare il corretto svolgimento delle procedure di verifica delle informazioni determinanti l'accettazione degli animali nei locali del macello da parte sia del titolare del macello che del veterinario ufficiale. È compito di quest'ultimo valutare, caso per caso, le irregolarità rilevate nella compilazione della sezione B del modello IV, al fine di comprenderne l'esatta natura e decidere, sulla base della loro gravità, la sanzione da comminare". Il numero di sanzioni  riscontrate relative all'errata compilazione della parte B del modello IV- ha concluso il Sottosegretario- è un informazione disponibile presso le autorità locali ed è trasmessa agli organismi pagatori regionali e all'agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA)".

Alla risposta del Ministero della Salute l'On Cova ha fatto seguire una nuova interrogazione.