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MEDICINALI VETERINARI

Esercizi commerciali: farmacovigilanza e tracciabilità

Esercizi commerciali: farmacovigilanza e tracciabilità
Il Ministero della Salute ha predisposto uno schema di decreto che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e le funzioni di farmacovigilanza e tracciabilità dei medicinali veterinari negli esercizi commerciali.

Il provvedimento stabilisce che i titolari e i farmacisti degli esercizi commerciali sono sottoposti al rispetto della normativa in materia di vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

E' oggi all'esame della Conferenza Stato-Regioni l'Intesa che disciplinerà la vendita al dettaglio medicinali veterinari. Dopo le liberalizzazioni del settore farmaceutico, parafarmacie ed esercizi commerciali potranno vendere al dettaglio medicinali veterinari dietro presentazione di ricetta medica (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Il farmacista è tenuto a provvedere alle segnalazioni al Centro regionale di farmacovigilanza e al Ministero della Salute tutte le sospette reazioni avverse collegate all'utilizzo di un medicinale veterinario di cui viene a conoscenza.

Anche gli esercizi commerciali che vendono medicinali veterinari parteciperanno al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali veterinari all'interno del sistema distributivo e provvedono alla registrazione nella banca dati centrali del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) per la tracciabilità del farmaco veterinario. Dovranno inoltre comunicare se nell'esercizio commerciale sono venduti medicinali per uso umano, medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria o entrambe le tipologie di medicinali.

La vendita dei medicinali veterinari, eccetto quelli previsti all'articolo 90 del decreto legislativo 193/2006 è effettuata da uno o più farmacisti, con obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla FOFI e presenza garantita per tutto l'orario di apertura al pubblico.

L'inizio dell'attività, ai fini della registrazione nel NSIS dovrà essere comunicata al Ministero della Salute, Regione, Comune e ASL di competenza. Gli esercizi commerciali avranno 120 giorni di tempo per adeguarsi al decreto e ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi: spazio di vendita, locale deposito, spogliatoio, armadio frigorifero, sistema di gestione del ritiro o del sequestro di medicinali, registrazione-trasmissione e scarico dei prodotti veterinari scaduti o imperfetti.


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