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VETERINARI SSN

Direzione di struttura complessa: schema tipo di contratto

Direzione di struttura complessa: schema tipo di contratto
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria.
L'Assessore alla Sanità Luca Coletto ha precisato che lo schema tipo di contratto individuale di lavoro (Allegato A - Deliberazione n. 342 del 19 marzo 2013) per l'espletamento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza medica e veterinaria trova applicazione presso le aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'ARPAV.

Lo schema contrattuale è conforme alle disposizioni del Codice Civile, "nonchè alle norme legislative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed, in particolare, a quelle relative alla verifica e valutazione dei dirigenti responsabili di struttura complessa di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 3.11.2005". Il documento individua i criteri ai  quali il Collegio tecnico (organismo al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, compete la verifica e valutazione delle attività professionali di tutti i dirigenti) deve far riferimento per la valutazione di fine incarico dei dirigenti apicali di unità operativa complessa.

Assegnazione ad altro incarico prima della scadenza - Lo schema contrattuale prevede che l'Azienda possa disporre, prima della scadenza dell'incarico ricoperto, l'assegnazione ad altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) e c)del CCNL. 8 giugno 2000. E' altresì stabilito, in adesione al disposto legislativo, che, in tal caso, il Dirigente conservi, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione dell'esistenza della compatibilità finanziaria negli appositi fondi contrattuali. Al riguardo, si sottolinea che l'anzidetta clausola è stata inserita alla luce del parere in materia fornito dall'ARAN con nota prot. n. 2393 del 6 marzo 2013, a seguito di specifico quesito formulato dai competenti uffici regionali. In tale nota si afferma, tra l'altro, che il citato articolo 1, comma 18, del D.L. n.138/2011 trova applicazione anche nei confronti degli enti e aziende del SSN e che lo stesso ha determinato la disapplicazione dell'articolo 39, comma 8, del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN, stipulato l'8 giugno 2000, che prevedeva specifiche clausole di salvaguardia a favore dei dirigenti nell'ipotesi di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto.

Soppressa quindi la previsione secondo la quale - in sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni di cui all'art. 39, comma 8 dei CCNL della dirigenza medica e veterinaria e SPTA stipulati l'8.6.2000 che disciplinano le modalità di attribuzione di un diverso incarico nell'ipotesi di ristrutturazione aziendale. Per ristrutturazione aziendale deve intendersi quella derivante da disposizioni normative nazionali e regionali relativa alla programmazione del SSSR". La previsione soppressa è sostituita dalla seguente: "In sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni dell'art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, che disciplina le modalità di passaggio del personale avente qualifica dirigenziale ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto previsto dalla normativa o dal contratto".