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RETTIFICA DEL MINISTERO

Vendita diretta, consentita anche a stabilimenti senza scorte

Vendita diretta, consentita anche a stabilimenti senza scorte
Sulla vendita diretta di medicinali veterinari la (ex) Direzione Generale della Sanità Animale diffonde una nota di precisazione, a parziale rettifica di precedenti indicazioni operative.
Ai distributori all’ingrosso "è consentita la vendita diretta anche agli stabilimenti senza scorte". Lo precisa il Dipartimento One Health (ex Dgsaf) del Ministero della Salute con una nota di rettifica: le indicazioni operative diffuse l'8 febbraio scorso riguardanti la vendita diretta (articolo 23 del decreto legislativo 218/2023) vengono integralmente sostituite.

Destinatari della vendita diretta- L'articolo 23 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 disciplina le forme di "vendita diretta" di medicinali veterinari da parte dei distributori all’ingrosso  autorizzati. Per "vendita diretta" si intende la vendita di medicinali veterinari da parte di grossisti autorizzati nei confronti di:
- operatori di "stabilimenti" in cui si allevano e si detengono professionalmente animali.
La definizione di “stabilimento" è data dal regolamento europeo sui medicinali veterinari e comprende i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso di allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o  permanente”. "Pertanto - precisa il Ministero- la vendita diretta da parte dei titolari di vendita all’ingrosso è consentita anche agli stabilimenti senza scorte (es. allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, compresi quelli familiari;  allevamenti di animali da compagnia;  pascoli;  rifugi per animali, compresi gli stabilimenti in cui sono ricoverati cani e gatti).

La nota ministeriale del 29 marzo, prosegue ricordando che i distributori autorizzati possono vendere medicinali veterinari direttamente anche a:
- direttori sanitari delle strutture di cura degli animali, cioè delle strutture veterinarie autorizzate in base all'Accordo Stato Regioni del 2003 (studi, ambulatori, cliniche, ospedali e laboratori veterinari). In base al regolamento 2019/6 queste strutture non rientrano nella definizione di "stabilimenti" e non seguono le disposizioni normative prescritte dal regolamento europeo agli "stabilimenti".
- medici veterinari nell’esercizio dell’attività zooiatrica (cioè medici veterinari che esercitano la professione veterinaria senza una struttura).

NOTA_DGSAF_VENDITA_DI_MEDICINALI_VETERINARI.pdf265.68 KB