La differenza tra emocomponenti ed emoderivati in medicina veterinaria non ricalca la normativa umana: necessario un chiarimento. Lo sostiene l'On Edoardo Fanucci che ha presentato al riguardo una interrogazione al Ministero della Salute, ritenendo "appropriato intendere solo l'emoderivato quale medicinale veterinario", da far quindi ricadere nella legislazione del farmaco veterinario. Nel Decreto Legislativo 193/2006 (Codice comunitario del Farmaco Veterinario), la definizione di «sostanza» riferita al medicinale veterinario, include il sangue umano e i soli prodotti derivati dal sangue di origine animale.
Secondo l'on Fanucci, nella Linea guida "sono, erroneamente indicati come emoderivati «i prodotti derivati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici», rinviando al decreto legislativo n. 193 del 2016 sul farmaco veterinario "dove sono invece correttamente indicati «il sangue e i suoi derivati come sostanze farmacologiche".
La richiesta dell'interrogante al Ministro della Salute è di una revisione della «Linea guida veterinaria» affinché in essa vengano contemplati -e conseguentemente regolamentati -anche l'impiego e la commercializzazione degli emocomponenti, "a mutuazione di quanto avviene in medicina umana e in medicina veterinaria in molti Paesi del mondo".