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MASAF - AGEA

H5N1, in arrivo i sostegni alle aziende avicole italiane

H5N1, in arrivo i sostegni alle aziende avicole italiane
Sono state definite le modalità di corresponsione del sostegno alle aziende interessate dai focolai di influenza aviaria dal 1 gennaio al 30 aprile 2022. I pagamenti saranno effettuati entro il 30 settembre.
Entro il 12 luglio i produttori italiani di uova e pollame che hanno subito danni indiretti per l'insorgenza di 23 focolai di influenza aviaria, tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2022, possono presentare domanda di sostegno. 

Dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato - Regione, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il Decreto del Masaf del 7 giugno 2024 che dispone le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 2024/453 con le misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo. 

Finanziamento - L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra Europa ed Italia, ammonta a 93.341.580 euro ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento spettanti all'Italia, pari a 46.670.790 euro, sono state richieste al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota dell’8 febbraio 2024 del Ministero dell’agricoltura.

Beneficiari - Gli aiuti sono destinati alle specie interessate dai focolai, in particolare: polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus, tacchini e tacchine, anatre e faraone. Possono richiedere il sostegno anche imprese produttrici di pulcini o uova da cova, gli allevamenti da riproduzione, i centri di imballaggio di uova e i mattatoi e trasformatori di produzione primaria. La domanda di aiuto può essere inoltrata da tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.  

Domanda - Le domande dovranno essere presentate all’Organismo pagatore competente territorialmente entro il 12 luglio e dovranno essere corredate da una dichiarazione/relazione da cui si desume l’ubicazione dell’allevamento e il riferimento normativo (decreto, ordinanza) che stabilisce l’entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. 

Controlli - Gli Organismi pagatori procedono a controlli amministrativi e in loco. Questi ultimi dovranno essere effettuate su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate. 

L'erogazione del sostegno sarà effettuato dagli Organismi pagatori entro e non oltre il 30 settembre. 

Circolare Agea 10 giugno 2024 n. 46533 

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