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RC PROFESSIONALE

Polizza inefficace senza il 70 per cento dei crediti

Polizza inefficace senza il 70 per cento dei crediti
Approvata alla Camera la norma sull'inefficacia delle coperture assicurative per i professionisti sanitari non in regola con l'Ecm. Dubbi dell'ufficio legislativo di Montecitorio.

Con il voto di fiducia al Governo, la Camera ha approvato il decreto legge sulle Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo 38-bis, introdotto da un emendamento in Commissione referente, prevede, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l'efficacia delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute le strutture sanitarie sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, sia condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70 per cento, dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.

L'emendamento- a firma Leu-Forza Italia (On Fassina, Stumpo, Mandelli) - passa ora al Senato.

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina- L'articolo 38bis recita: "Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina".
L'articolo 10 della legge 24/2017 concernente l'obbligo assicurativo si estende ai liberi professionisti in ambito sanitario e a coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private.

I dubbi dell'ufficio legislativo della Camera- Nel dossier per il Senato, a cura dell'ufficio legislativo della Camera, sarà opportuno "chiarire se non si procurino oneri indiretti sui budget sanitari regionali, considerato che la mancata copertura del rischio sarebbe suscettibile di ricadere comunque sulle strutture sanitarie obbligate alla sottoscrizione delle polizze assicurative".

Il Regolamento polizze-  Inoltre, l'iniziativa dei deputati Fassina, Stumpo Mandelli, non tiene conto dell'emanando decreto regolamentare che dovrà definire i requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie. Nel dossier per il Senato, l'ufficio legislativo della Camera riferisce che lo schema di “Regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie” (testo qui), ha già ottenuto il benestare dei Ministeri competenti (Salute, Sviluppo economico ed Economia) e anche dalle assicurazioni.  Il regolamento è fermo in Conferenza Stato-Regioni.

Lo sconto sulla polizza per chi ha il 70% dei crediti-Questo stesso schema "dovrebbe prevedere l’introduzione di un meccanismo di bonus-malus che condizionerebbe la prevenzione del rischio clinico all’obbligo di aggiornamento continuo di medici e professionisti sanitari".  Lo schema di Regolamento prevede "uno sconto sulla polizza assicurativa per coloro che, nel corso del triennio precedente, abbiano ottenuto almeno il 70% dei crediti ECM richiesti. Al contrario, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo e di sinistro, l’assicurazione può rivalersi sul professionista o sulla struttura sanitaria in cui opera, potendosi pertanto presentare costi non preventivabili a carico di queste ultime, generalmente finanziate con i budget sanitari regionali".

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