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CIRCOLARE DGSAF

Chiarimenti sull'allevamento di tacchini all'aperto

Chiarimenti sull'allevamento di tacchini all'aperto
Divieto non applicabile agli allevamenti esistenti prima del 31 dicembre 2019. Valutazione epidemiologica per quelli di nuova costruzione.


Il divieto di allevare i tacchini all’aperto nelle zone A e B  definite dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2019 "non si applica agli allevamenti di tacchini da carne all’aperto situati nelle zone A e B pre-esistenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza" (Ordinanza 10 dicembre 2019, in vigore dal 31-12-2019).
Lo precisa la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) in una circolare esplicativa rivolta alle organizzazioni avicole.
Il punto da chiarire riguardava la deroga  che consente di allevare tacchini all’aperto esclusivamente nelle zone non incluse fra quelle ad alto rischio

Secondo un parere dell'EFSA, richiamato dalla circolare, il rischio d’introduzione dei virus influenzali aviari può essere ridotto con l’adozione di misure di gestione tese a evitare il più possibile il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e il pollame, tra le quali la classificazione delle zone del territorio sulla base di criteri epidemiologici, come quelli riportati nell'Accordo Stato Regioni di luglio.

Biosicurezza- Resta fermo, aggiunge la nota ministeriale, "il rigoroso rispetto" delle misure di biosicurezza dettagliate nell’Accordo medesimo e specificate nell’Allegato A dell’Ordinanza (Requisiti strutturali degli allevamenti).

Costruzione di nuovi allevamenti di tacchini da carne all’aperto nelle zone A-  I Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio-  sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria e informata la DGSAF dell’esito dell’istruttoria-  dovranno eseguire una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonché della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti.

Aggiornamento epidemiologico- Contestualmente ai chiarimenti forniti alle organizzazioni avicole, la Direzione ministeriale ha diffuso e notificato alla Commissione Europea un aggiornamento delle zone ad alto rischio di influenza aviaria ad alta patogenicità (Zone A e B).

pdfNOTA_DGSAF_TACCHINI_ALLAPERTO.pdf239.08 KB

pdfACCORDO_STATO_REGIONI_25_LUGLIO_2019_REP_125.pdf468.92 KB