• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31341
DDL LORENZIN

Livello unico per la Dirigenza sanitaria del Ministero della Salute

Livello unico per la Dirigenza sanitaria del Ministero della Salute
I dirigenti del Ministero della Salute con professionalità sanitaria sono collocati in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria.

Lo prevede l’articolo 11 del Ddl Lorenzin “al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della Salute”. La disposizione decorrerà dall’entrata in vigore del provvedimento “senza nuovi o maggiori oneri” e riguarda i dirigenti del Ministero della Salute (articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche.

La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 502 per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della Salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica  Amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute.

Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della Salute alla data di entrata in vigore della presente legge.

L’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Gli incarichi vengono attribuiti, in base al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nei limiti del contingente di posti, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

I dirigenti sanitari del Ministero della Salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale e partecipare al concorso previsto dall’articolo 28-bis del predetto decreto legislativo.