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FVG, IMPIEGO TRANSITORIO DI LATTE CRUDO BOVINO

Regione Friuli Venezia Giulia 20 Settembre 2011 n. 38
Deliberazione della Giunta Provinciale del 8 settembre 2011, n. 1927
Intesa, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all' Allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Rep. atti n. 159/CSR) - Recepimento
Regione Friuli Venezia Giulia 20 Settembre 2011 n. 38
Deliberazione della Giunta Provinciale del 8 settembre 2011, n. 1927
Intesa, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all' Allegato III, Sezione IX, del Regolamento (CE) n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. (Rep. atti n. 159/CSR) - Recepimento
Allegati
pdf LA DELIBERA DEL FRIULI.pdf