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USO IN DEROGA

Decreto Speranza, dubbi anche per le farmacie

Decreto Speranza, dubbi anche per le farmacie
La prescrizione in deroga dei medicinali ad uso umano prevista dal Decreto Speranza desta dubbi anche fra i titolari di farmacia: le motivazioni alla deroga sono di carattere economico, ma le  fattispecie esplicitamente previste fanno riferimento a motivazioni di carattere clinico. Una contraddizione per la quale Federfarma si è rivolta al Ministero della Salute. Al webinar con ANMVI la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha chiarito come va applicato il decreto. IL VIDEO

Nonostante il Ministro della Salute abbia affermato che "il 40 % delle famiglie italiane potranno risparmiare fino al 90 % per alcune patologie animali", il decreto 14 aprile 2021,  in vigore dal 21 maggio scorso, non sembra realizzare l'intento dichiarato. Anche Federfarma ha chiesto chiarimenti al Ministero della Salute e il 28 maggio ha inviato una circolare ai titolari di farmacia nella quale riprende i commenti dell'ANMVI al decreto che disciplina i casi in cui è possibile prescrivere, in deroga, il medicinale ad uso umano "anche tenendo conto del costo delle cure".

Nel decreto 14 aprile 2021, il criterio di deroga sulla base della convenzienza economica a parità del principio attivo è un criterio contraddetto dalle fattispecie elencate nell'Allegato A. "Non sembra del tutto chiaro - scrive Federfarma- se le fattispecie su elencate siano da considerare in maniera tassativa nel caso di prescrizione in deroga ex art- 10 bis D.Lgs. n.193/2006. È di questo parere l’ANMVI - che ha evidenziato il suo disappunto attraverso la pubblicazione, il 24 maggio u.s., di un comunicato stampa di critica al contenuto del Decreto"- fa notare la circolare ai titolari di farmacia.

Anche Federfarma osserva che "non si rinviene alcuna norma nel Regolamento UE n.2019/6 che giustifichi un utilizzo in deroga di farmaci ad uso umano per mere questioni di carattere economico". 

Al fine di dissipare ogni dubbio, Federfarma  si è rivolta alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari chiedendo se le fattispecie della prescrizione in deroga siano "tassativamente" quelle elencate nell’Allegato A "oppure se esiste anche una seconda fattispecie che risponde a criteri economici, ma che resta vincolata al rispetto del medesimo principio attivo".

Il 28 maggio, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, nel corso di un webinar con ANMVI (qui il video) ha chiarito che si prescrive in deroga seguendo l'Allegato A, parte integrante  dell'articolato del decreto.