La prescrizione in deroga dei medicinali ad uso umano prevista dal Decreto Speranza desta dubbi anche fra i titolari di farmacia: le motivazioni alla deroga sono di carattere economico, ma le fattispecie esplicitamente previste fanno riferimento a motivazioni di carattere clinico. Una contraddizione per la quale Federfarma si è rivolta al Ministero della Salute. Al webinar con ANMVI la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha chiarito come va applicato il decreto. IL VIDEO
Nonostante il Ministro della Salute abbia affermato che "il 40 % delle famiglie italiane potranno risparmiare fino al 90 % per alcune patologie animali", il decreto 14 aprile 2021, in vigore dal 21 maggio scorso, non sembra realizzare l'intento dichiarato. Anche Federfarma ha chiesto chiarimenti al Ministero della Salute e il 28 maggio ha inviato una circolare ai titolari di farmacia nella quale riprende i commenti dell'ANMVI al decreto che disciplina i casi in cui è possibile prescrivere, in deroga, il medicinale ad uso umano "anche tenendo conto del costo delle cure".
Nel decreto 14 aprile 2021, il criterio di deroga sulla base della convenzienza economica a parità del principio attivo è un criterio contraddetto dalle fattispecie elencate nell'Allegato A. "Non sembra del tutto chiaro - scrive Federfarma- se le fattispecie su elencate siano da considerare in maniera tassativa nel caso di prescrizione in deroga ex art- 10 bis D.Lgs. n.193/2006. È di questo parere l’ANMVI - che ha evidenziato il suo disappunto attraverso la pubblicazione, il 24 maggio u.s., di un comunicato stampa di critica al contenuto del Decreto"- fa notare la circolare ai titolari di farmacia.
Anche Federfarma osserva che "non si rinviene alcuna norma nel Regolamento UE n.2019/6 che giustifichi un utilizzo in deroga di farmaci ad uso umano per mere questioni di carattere economico".
Al fine di dissipare ogni dubbio, Federfarma si è rivolta alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari chiedendo se le fattispecie della prescrizione in deroga siano "tassativamente" quelle elencate nell’Allegato A "oppure se esiste anche una seconda fattispecie che risponde a criteri economici, ma che resta vincolata al rispetto del medesimo principio attivo".
Il 28 maggio, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, nel corso di un webinar con ANMVI (qui il video) ha chiarito che si prescrive in deroga seguendo l'Allegato A, parte integrante dell'articolato del decreto.