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TRATTAMENTO ILLECITO

Cassazione, Voren senza il Veterinario: giusta sanzione Asl

Cassazione, Voren senza il Veterinario: giusta sanzione Asl
A sette anni dai fatti, la Cassazione chiude il caso e conferma la sanzione all'allevatore per la somministrazione di un cortisonico."Insostenibile" la tesi secondo cui la somministrazione di una sostanza - per il solo fatto di essere prescrivibile -non sia tale da nuocere alla salute pubblica.

La Asl sanzionava il responsabile di una azienda agricola "per avere commercializzato un animale al quale erano state somministrate sostanze non autorizzate" (decreto legislativo 158/2006 -articolo 14, comma 3 lettera a). Nel caso in questione si trattava di un trattamento a base di Voren ("che ha come principio attivo il desametasone", precisa la Cassazione, "da effettuarsi sotto la diretta responsabilità del medico veterinario, che ne deve dare notizia all'autorità sanitaria competente per territorio al fine di consentire il controllo sulla osservanza dei tempi di sospensione").

L'allevatore si opponeva all'ordinanza-ingiunzione dell'Azienda Sanitaria Locale, senza però ottenere, nel 2011, soddisfazione dal Tribunale. Da qui il ricorso alla Suprema  Corte, ma con la sentenza depositata ieri, anche la Corte di Cassazione conferma la correttezza della sanzione.

La nozione di sostanze o prodotti non autorizzati- A sua difesa l'azienda agricola obiettava che la nozione di "sostanze o prodotti non autorizzati" indicherebbe sostanze o prodotti (dei quali è "in assoluto vietata la somministrazione" per la Cassazione). Nel caso di specie, la sostanza somministrata, il Voren, "è un  medicinale che può essere somministrato dietro prescrizione medica, con la conseguenza - a detta del ricorrente- che la condotta consistita nella somministrazione di tale sostanza in assenza di prescrizione non integrerebbe la violazione contestata".
Un tesi "infondata" per la Cassazione.

Il trattamento illecito- La commercializzazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di trattamento illecito è vietata (articolo 14, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 158/2006). Per la Suprema Corte, è da considerarsi  "trattamento illecito l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti".
Ne consegue- si legge in sentenza- che "la ratio del divieto risiede nella tutela della salute e riguarda qualsiasi trattamento farmacologico degli animali destinati alla filiera alimentare che sia attuato in difformità dalle previsioni di legge", mentre risulta "insostenibile" la tesi prospettata dai ricorrenti, secondo cui la "somministrazione di sostanza prescrivibile per sua natura  non è tale da nuocere alla salute pubblica".

Sull'obbligo di intervento del medico veterinario- "L'animale trattato con Voren non può essere immesso in commercio prima che sia trascorso un certo periodo dalla fine del trattamento ed è altresì evidente- prosegue la Corte- che la somministrazione del suddetto farmaco, senza l'intervento del medico veterinario, impedisce a monte il controllo sull'osservanza del  periodo di sospensione, con ricadute dirette sulla qualità del prodotto commercializzato".
Senza l'intervento del veterinario viene esclusa- rimarca la sentenza- l'applicabilità del decreto 158/2006 (articolo 14, comma 3, lettera b), "che vieta la commercializzazione di animali trattati  con sostanze o prodotti autorizzati prima che sia trascorso il periodo di sospensione prescritto, presupponendo che il trattamento sia stato effettuato sotto il controllo del medico veterinario".

In conclusione: ricorso rigettato, sanzione confermata con raddoppio del contributo dovuto (non esplicitato in sentenza).