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LA SENTENZA

IVA, non sempre esenti le prestazioni veterinarie Asl

IVA, non sempre esenti le prestazioni veterinarie Asl
L'esenzione da IVA delle prestazioni veterinarie rese per conto delle ASL continua ad impegnare le Commissioni Tributarie Regionali. Respinta dalla Crt Sicilia l'impugnativa proposta da un Veterinario dopo un accertamento tributario per mancata IVA su una prestazione fatturata come "consulente esterno".

L'ordinamento fiscale nazionale riconosce come esenti da IVA le prestazioni sanitarie "rese alla persona". Le prestazioni veterinarie non sono considerate tali, fatta eccezione per quelle erogate dalle aziende sanitarie locali. Ma l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina tributaria delle imposte indirette (tale è l'Imposta sul Valore Aggiunto) non è assoluta. L'ha chiarito la Commissione Tributaria della Sicilia (Crt Sicilia), seguendo una linea giurisprudenziale già tracciata in passato.

I fatti- La vicenda copre un arco temporale di ben dieci anni. Dal controllo della dichiarazione dei redditi presentata dal Veterinario nel 2007 emergevano importi per 21mila euro fatturati senza IVA alla Asl, in qualità di "consulente esterno" dell'Azienda stessa. Prestazioni esenti -a detta del Veterinario - ma anche della stessa Azienda sanitaria locale, in forza dell'articolo 10 del DPR 633/1972 oltre che della loro  natura di "arti sanitarie soggette a vigilanza". Al contrario, per le Finanze ( e poi anche per la Ctr Sicilia ) si trattava di operazioni "senza alcun titolo all'esenzione IVA".
L'accertamento fiscale portava a sanzioni (con recupero immediato del 20% dell'importo percepito dal contribuente) e al ricorso da parte del Veterinario.

Il contenzioso- Già per i Primi Giudici, l'attività per cui le Finanze chiedevano il pagamento dell'IVA andava intesa come "riferibile al professionista". Il ricorso del contribuente veterinario insisteva sulla "errata interpretazione delle norme", mentre l'Agenzia delle Entrate opponeva che la Asl in questione fosse "l'unico Ente in Italia" ad avere interpretato l'articolo 10 del DPR 633/1972 in senso esimente l'Imposta, "andando persino contro il parere dell'Ordine dei Medici Veterinari". Il ricorrente sosteneva di essersi "conformato all'indirizzo amministrativo" della Asl (una circolare risalente al 1992).
Le sanzioni comminate al Veterinario ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 546/92 (sanzioni amministrative per violazioni tributarie) venivano invece annullate.

Condizioni per l'esenzione da IVA per le Asl - A dirimere la controversia è infine intervenuta la Ctr Sicilia.Il Testo Unico delle Imposte assoggetta le prestazioni veterinarie ad aliquota IVA ordinaria dal 1990, quando il citato articolo 10 ha subito modifiche mantenendo fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni rese dalle ASL qualora esse operino in veste di "pubblica autorità" ed "in contesto di finalità generali di tutela della salute pubblica". Tale fattispecie "è riscontrabile qualora l'azienda sanitaria presti il servizio di pubblica autorità con l'utilizzo di propri dipendenti e non con professionisti esterni, che - non titolari di potere certificatorio, controllo e vigilanza- così come preisto dall'articolo 14 della Legge 833/1978  e della Legge 502/1992, che attribuiscono specifiche autoritàe qualità ai dirigenti veterinari incardinati nei ruoli delle Asp".
"Ne consegue che l'esclusione dal campo dell'IVA è possibile soltanto qualora la Asp operi la prestazione in veste di "pubblica autorità" ovvero direttamente a mezzo proprio personale. Per le superiori ragioni l'appello del contribuente è infondato e va rigettato"- conclude la Ctr.

Le sanzioni- Più favorevole al Veterinario il responso sulle sanzioni inflitte in base all'articolo 8 del decreto legislativo 546/92. La Ctr, richiamando la Cassazione, conferma il potere del Giudice Tributario di annullarle in circostanze- come quelle del caso in questione- di "complessità applicativa delle norme", di "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione" e di "equivocità del loro contenuto" derivanti da elementi di "confusione". Spese compensate.