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LA SENTENZA

Abuso di professione, la legge 175 non è morta

Abuso di professione, la legge 175 non è morta
Una sentenza del Tribunale di Cosenza conferma: la riforma Bersani del 2006 non ha abrogato il divieto, per chi non è iscritto all'Ordine, di acquistare le attrezzature per l'esercizio professionale. Diligenza del venditore e facoltà ispettiva dell'Ordine.
La pronuncia è del Tribunale di Cosenza, su un contenzioso penale sorto in ambito odontoiatrico a giugno di quest'anno: il Giudice ha punito il commercio di attrezzature sanitarie a non aventi titolo. Si trattava, nello specifico, di due riuniti dentali destinati ad studi dentistici, ma comprati da acquirenti non iscritti all'Albo professionale degli Odontoiatri. Irrilevante che l'utilizzo dei riuniti avvenisse da parte di medici odontoiatri.

Il contenzioso è stato sollevato in ambito odontoiatrico, ma il principio espresso dal Giudice cosentino riguarda tutte le professioni sanitarie, Veterinaria compresa. La sentenza origina da un esposto dell'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri. I carabinieri del Nas sottoponevano la struttura ad ispezione igienico-sanitaria. I militari procedevano al sequestro dei riuniti. "Le attrezzature, giusta fatture esibite" risultavano acquistate dalla titolare "priva di qualsivoglia iscrizioni agli albi degli esercenti le professioni sanitarie. Onde la comunicazione della notizia di reato per la violazione della norma che regolamenta la vendita di attrezzature".

Diligenza del venditore- "In punto di diritto"- si legge in sentenza- l'articolo 9 della Legge 175/1992 mira alla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie limitando la vendita di attrezzature tecniche e strumetnali a soggetti che non siano abilitati a svolgere una determinata professione". Quanto ai venditori degli strumenti, questi "avrebbero dovuto diligentemente verificare che l'acquirente fosse iscritta all'albo degli odontoiatri". Per la titolare non professionista il Giudice di Cosenza ha inflitto una ammenda di circa 15 mila euro.

Risarcimento alla parte civile - "Si reputa che il processo e la sanzione abbiano l'effetto di dissuadere i colpevoli dal delinquere nuovamente in futuro, per cui può concedersi la sospensione condizionale della pena" osserva il Giudice che anche riconosciuto il ristoro per danni non patrimoniali alla parte civile (l'Ordine) per 3mila euro.

Divieto in vigore- La riforma Bersani del 2006 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali), come a suo tempo rilevato dai legali dell'ANMVI, ha abrogato solo gli articoli riguardanti le restrizioni sulla pubblicità sanitaria contenute nella 175/92, ma non le parti riguardanti la tutela dell'esercizio professionale "protetto". Al riguardo la Legge 175 statuisce che "il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti" riservati ad una professione sanitaria regolamentate "sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi" (articolo 9, comma 2 della Legge 175/1992). Si tratta di una norma pienamente vigente.

Gli Ordini hanno facoltà di ispezione- Il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Giuseppe Renzo, ha dichiarato che la sentenza del Tribunale dei Cosenza "conferma quanto da noi sempre evidenziato circa la necessità che le attrezzature per l’esercizio della nostra professione siano non solo acquistate, ma sottoposte alla diretta responsabilità del professionista iscritto all’Albo”. La stessa Legge 175/1992 riconosce agli Ordini professionali la "facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni".

pdfLA_SENTENZA_DEL_TRIBUNALE_DI_COSENZA.pdf172.98 KB

Il testo integrale della sentenza è stato diffuso da Quotidiano Sanità.

Legge 175/1992
Norme in materia di pubblicità sani taria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.