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ORDINAMENTO VETERINARIO

DDL Fucksia, ANMVI chiede incontro e invia osservazioni

DDL Fucksia, ANMVI chiede incontro e invia osservazioni
Sulle 'Disposizioni per l'esercizio della professione di veterinario' contenute nel disegno di legge n. 1482, il Presidente ANMVI ha trasmesso alla firmataria, Sen Fucksia, una serie di osservazioni in vista di un incontro. Scollamento con la professione reale. Sulla tutela animale "ancora molti diritti negati, il primo è quello alla salute".
Sul DDL 'anti-malasanità veterinaria', il Presidente dell'ANMVI Marco Melosi ha preso contatti con la Senatrice Serenella Fucksia e inviato una disamina, in dieci punti, del Capo V del disegno di legge, nove articoli - dal 18 al 26- che più da vicino riguardano l'esercizio della professione veterinaria.

In realtà, tutte " le previsioni dell'ampio articolato (42 articoli) riconducono alla professione veterinaria, oggi non più soltanto intesa come meramente clinica e medica, ma investita di ruoli preventivi e socio-educativi"- fa notare Melosi riservando apprezzamenti all'articolo  3 (Disposizioni in materia di IVA)" che entra nel vivo di una questione cruciale, quella della eccessiva fiscalità sulle cure mediche agli animali da compagnia, questione che i Governi e le Legislature che si sono succeduti negli anni hanno affrontato ora con disimpegno ora con rassegnata rinuncia, incuranti della valenza di sanità pubblica rivestita dalla sanità animale e riconducenti le cure veterinarie ad una mera prestazione di mercato e di consumo".

Nella sua lettera, il Presidente ANMVI rinvia ad un incontro gli approfondimenti necessari: "Il mancato confronto con la professione veterinaria – scrive Melosi- traspare in alcuni aspetti del DDL, rivelatori di un importante scollamento con la realtà medico veterinaria e della tutela animale".

1. Campo di applicazione: il libero professionista- Le disposizioni sulla veterinaria "sono intese, solo in via intuitiva, come applicabili al regime d'esercizio libero-professionale, disciplinato dal Codice Civile in quanto di 'lavoro autonomo' e 'professionista intellettuale') e le stesse si prestano a letture e considerazioni del tutto differenti e incoerenti qualora si pensi al Medico Veterinario del SSN che pure riveste funzioni negli ambiti individuati dal DDL (es. randagismo) ma per le quali è già assoggettato alle norme proprie di un Veterinario Ufficiale della Pubblica Amministrazione".
Assumendo quindi nel  Medico Veterinario oggetto del DDL un libero professionista, le osservazioni dell'ANMVI fondano sulle basi giuridiche e legislative che regolano- anche alla luce delle recenti liberalizzazioni- l'esercizio in regime di libera professione e libero mercato dei servizi professionali rivolte al cittadino 'cliente'.

2. Il Codice Deontologico è più rigoroso del DDL- Le disposizioni sulla condotta professionale richiesta al Medico Veterinario trovano il loro "corrispondente" nel Codice Deontologico del
Medico Veterinario, che " già contempla- e anzi dettaglia ulteriormente- l'approccio richiesto al Medico veterinario. E' importante sottolineare la valenza formale e giuridica del Codice Deontologico del Medico Veterinario, adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari per espressa previsione dell'ordinamento legislativo, e ulteriormente consolidato dalla giurisprudenza e dalle norme professionali più recenti che- a partire dal decreto-legge n. 138 del 2011 - stabiliscono un parallelismo perfetto fra l'illecito deontologicodisciplinare e la violazione di legge". Anzi, "nel Codice Deontologico del Medico Veterinario sono puntualmente riportati e meglio descritti" gli obblighi documentali richiesti dal DDL. Anche le condotte richieste sui rapporti professionali tra medici veterinari rinviano  al Codice Deontologico.

3. Gli Ordini e il DDL Lorenzin-  Quanto all'obbligo di pubblicazione dei procedimenti disciplinari risulta già previsto dalla Legge, in particolare sul D.P.R. 7 agosto 2012, n.137. Previsioni rafforzative della potestà disciplinare degli Ordini professionali sono contenute – ancorché ulteriormente puntualizzabili- nel Ddl 1324 Norme varie in materia sanitaria all'esame della 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato, provvedimento che peraltro contiene una serie di  deleghe utili al superamento del ricorso ad ordinanze veterinarie contingibili ed urgenti in favore di una normazione ordinaria e stabile secondo quell'intento di consolidamento regolamentare che lei stessa, Senatrice, ravvisa come opportuno.

4. Il consenso informato al 'cliente'-  Anche il 'consenso informato' trova una esatta corrispondenza nel Codice Deontologico oltre che negli obblighi informativi in favore del proprietario da intendersi anche nel suo ruolo di "cliente" delle prestazioni professionali e tutelato in questa veste dal Codice del Consumo, dal Codice Civile, e dalle cosiddette liberalizzazioni, in particolare dalla Legge n. 148/2011 che ha introdotto l'obbligo di copertura assicurativa per Responsabilità Civile professionale.

5. Informatizzazione
-   Sulla previsione obbligatoria di informatizzare i documenti, l'ANMVI fa notare che "benché la veterinaria sia progressivamente orientata alla dematerializzazione e siano molte le strutture veterinarie che digitalizzano di prassi le procedure- sono ancora molti i proprietari che privilegiano il supporto cartaceo, pertanto un obbligo generalizzato di digitalizzazione della documentazione non gioverebbe ai cittadini-proprietari, ancora prima di risultare un fattore economico-gestionale per le strutture veterinarie medesime. La medesima transizione, dal cartaceo al digitale, è peraltro speculare in medicina umana e nel SSN".

6. Il vero significato della cartella clinica-  "La cartella clinica è innanzitutto uno strumento del Medico Veterinario ad uso professionale, ossia per la sua competente valutazione e decisione ai fini diagnostici, e clinico-terapeutici". L'obbligo di rilascio entro 24h dalla richiesta, come previsto dal DDL- " potrebbe non corrispondere al tempo necessario per la sua ponderata compilazione a meno che non si voglia indurre a frettolose conclusioni cliniche passibili di incompletezza (es. analisi di laboratorio pendenti) oltre che di errore diagnostico e clinico".
Inoltre, "la documentazione clinica assume valore solo in quanto accompagnata dall'interpretazione del Medico Veterinario. Si tratta di una previsione comparabile a quanto avviene in Medicina Umana: i referti recano l'avvertenza che i dati espressi (anche info-grafici o sotto forma di immagini) devono essere interpretati dal Medico".

7. Informazioni sui trattamenti farmacologici - Ricordando che solo il Medico Veterinario può prescrivere, in ragione delle condizioni cliniche attestate sul paziente animale, le informazioni sui trattamenti decisi - "oltre ad ubbidire al sopra ricordato 'consenso informato' sono contenute nei foglietti illustrativi che recano indicazioni e avvertenze prescritte dal Ministero della Salute che le ha valutate ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio".

8. Pronto soccorso e obblighi strutturali- L'ANMVI rimarca che le dotazioni strutturali sono definite per legge (Accordo Stato Regioni del 26 novmebre 2003) ai fini dell'autorizzazione di una struttura veterinaria da adibire a Pronto Soccorso h24,  E sempre in tema di soccorso, l'ANMVI fa notare che la Legge 29 luglio 2010, n. 120 è stata approvata senza copertura finanziaria, "addebitando i costi e le sanzioni sul cittadino-soccorritore", circostanza più volte negativamente rimarcata dall'Associazione che constata persistenti difficoltà di attuazione. Quanto alla previsione di istituire una struttura di pronto soccorso in ogni distretto, Il Presidente ANMVI osserva che ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche avrebbero invalidato l'approvazione della Legge in questione "essendo le Amministrazioni Pubbliche e fra queste le ASL - chiamate ai ben noti obblighi di contenimento della spesa- e pertanto impegnate a garantire le funzioni essenziali e primarie dei Servizi Veterinari delle ASL (assicurare i controlli e le attività di prevenzione, igiene e sicurezza alimentare)".
Quanto alle attrezzature elencate come dotazione obbligatoria, l'ANMVI fa notare che la dotazione strumentale è strettamente correlata alla tipologia di prestazioni erogate, pertanto "le attrezzature e i requisiti elencati nel DDL possono risultare incoerenti con la tipologia di prestazione da erogare (es. non tutte le strutture prevedono la degenza, altre ancora sono orientate in via esclusiva/prevalente a un dato ambito specialistico)".

9. Specializzazioni obbligatorie e aggiornamento- Sul requisito della 'specializzazione in pronto soccorso' richiesto dal DDL, "oltre a non corrispondere all'impostazione dell'attuale ordinamento della formazione e dell'abilitazione di Medico Veterinario, contraddice l'esigenza- condivisa - di assicurare tramite la più ampia base di professionisti le cure di primo intervento (stabilizzazione 'salva vita' del paziente), esigenza che un contingentamento di 'autorizzati' verrebbe a negare". L'aggiornamento post laurea richiesto all'articolo 23 "può essere commentato alla stregua della specializzazione anzidetta, salvo rimarcare che per i Medici Veterinari liberi professionisti sono già attive Scuole di Specializzazione post-laurea in Clinica degli Animali da Compagnia, che la previsione di renderla obbligatoria contrasta con l'ordinamento che disciplina l'abilitazione di Stato all'esercizio professionale e che l'obbligo di aggiornamento permanente è già sancito dalla Legge oltre che dal Codice Deontologico".

10. L'attività domiciliare- La previsione di subordinare l'attività domiciliare (art. 24) dei Medici Veterinari solo se in possesso di struttura veterinaria "risulterebbe invalidante sia per il paziente animale che necessiti di assistenza domiciliare (es. consulenza), sia per l'esercizio professionale abilitato dallo Stato senza la 'condizione' proposta dal DDL". D'altra parte, l'assistenza veterinaria domiciliare "non deve contemplare prestazioni che richiedano, anche per la complessità del quadro clinico, l'erogazione di prestazioni particolarmente complesse che richiedono l'utilizzo di attrezzature e dispositivi presenti solo all'interno delle strutture veterinarie autorizzate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 26 novembre 2003".

 La nota del Presidente dell'ANMVI si conclude con un cenno alla tutela animale. La  normativa nazionale ed europea è al riguardo copiosa, basterà citare la Legge 189/2004 e la Legge 201/2010. E tuttavia, "occorre sottolineare che risulta ancora ampiamente lacunosa e più improntata alla cultura della sanzione che alla tutela pro-attiva dell'animale da compagnia. Valga al riguardo considerare che nessuna norma riconosce all'animale da compagnia il diritto alla salute".  Melosi fa notare che non si rinviene nemmeno nell'articolo 4 del DDL (Obblighi del tutore verso l'animale da compagnia) la previsione che il "tutore" sia tenuto ad assicurare cure medico veterinarie al proprio cane o gatto.

In indirizzo, per conoscenza, anche la FNOVI che nei giorni scorsi è intervenuta sul DDL Fucksia.

pdfOsservazioni_ANMVI_DDL_Sen_Fucksia.pdf291.18 KB