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NUOVE REGOLE DAL 2015

Carni, ancora chiarimenti sull'origine in etichetta

Carni, ancora chiarimenti sull'origine in etichetta
In vista del nuovo regolamento europeo, che si applicherà all'Italia dal 1 aprile 2015, il Sottosegretario Giuseppe Castiglione è intervenuto oggi in Aula a Montecitorio: "La sicurezza e la qualità degli alimenti possono essere maggiormente garantite attraverso un elevato livello di collaborazione e coordinamento tra le diverse amministrazioni".

In risposta ad ulteriori interrogazioni parlamentari sull'obbligo di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni suine, il rappresentante del Mipaaf ha illustrato i contenuti del Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 1337/2013 che si applicherà a tutti gli Stati membri dal 1 aprile 2015.

Il nuovo regolamento,  oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, introduce la prescrizione relativa all'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati. "Il raddoppio del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale- ha spiegato Castiglione. ha consentito di fare maggiore chiarezza sulle procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta (anche per la carne suina, nelle varie fasi di commercializzazione) e di fornire, soprattutto, al consumatore valide informazioni circa la realtà produttiva.

Origine e provenienza - Il predetto regolamento, "oltre a concedere di integrare, su base volontaria, le informazioni sull'origine con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne (tra cui, un livello geografico molto più dettagliato), consente di utilizzare il termine «origine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese e dispone che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni avvenga nel seguente modo:

-per tutte le specie, l'indicazione «Origine Italia» può essere utilizzata solo se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia;

-per gli ovini e i caprini, l'indicazione «Allevato in Italia» può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia ovvero viene macellato sotto i 6 mesi e ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia (in questo caso, potremo indicare «Allevato in Italia»);

-per il pollame, invece, l'indicazione «Allevato in Italia» può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia, ovvero viene macellato sotto un mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia (in questo caso, potremo apporre l'indicazione «Allevato in Italia»);

-per i suini, invece, l'indicazione «Allevato in Italia» può essere utilizzata solo se l'animale viene macellato sopra i 6 mesi e ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; se è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e macellato ad un peso superiore a 80 kg e, infine, se l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 kg e ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

I circuiti DOP e IGP- A livello nazionale- ha ricordato Castiglione, "oltre il 70 per cento dell'intera produzione suinicola già produce carne nel rispetto delle disposizioni dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette. In particolare, i disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello europeo, impongono che i suini appartengano a determinate razze appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e secondo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento; peraltro, gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati dal Ministero, che monitorano la certificazione dei capi suini destinati alla trasformazione in prodotti DOP e IGP, le movimentazioni degli animali verso altri allevamenti e/o macelli, nonché le fasi di macellazione, trasformazione ed eventuale confezionamento; il circuito di questi prodotti di qualità include un insieme di operatori iscritti ad un sistema organizzato e controllato della produzione. In pratica, la provenienza della materia prima utilizzata viene tracciata seguendo il seguente percorso: allevamento in cui è nato il suino; allevamento che lo ha avviato al macello; macello; laboratorio di sezionamento; industria di trasformazione".

In allevamento e macello- Nel dettaglio- ha spiegato il Sottosegretario, "l'allevamento di nascita appone sulla coscia dell'animale, entro il 30° giorno di vita, un timbro indelebile, il tatuaggio, recante il proprio codice e il mese di nascita dell'animale. Successivamente, l'allevamento da cui i suini partono per il macello certifica, tramite la certificazione unificata di conformità, gli animali della partita avviata alla macellazione, indicando i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita dei suini, della partita, nonché il tipo genetico prevalente. Detta certificazione è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini in allevamenti diversi da quello di nascita.
Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone poi il proprio codice di identificazione su ogni coscia, dopo avere accertato i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Lo stagionatore identifica, inoltre, e registra l'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato;  presso gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni suine, vengono garantiti i controlli ufficiali dei servizi veterinari delle ASL che, nella verifica dell'applicazione dei regolamenti europei afferenti al Pacchetto igiene, esaminano anche gli aspetti relativi alla rintracciabilità dei prodotti".

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