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DIRETTIVE IN RECEPIMENTO

Condizioni di polizia sanitaria per equidi e pollame

Condizioni di polizia sanitaria per equidi e pollame
Dopo il via libera del Senato, la Camera si appresta a recepire due Direttive relative a condizioni di polizia sanitaria: l'una disciplina i movimenti e le importazioni di equidi, l'altra gli scambi e le importazioni di pollame e uova da cova. Favorire lo sviluppo della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. Criteri per l'accreditamento degli stabilimenti avicoli per garantire sicurezza sanitaria.
Si tratta in particolare della Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, da recepire senza sottoporre gli schemi di decreto al parere delle Commissioni parlamentari.

La direttiva, entrata in vigore il 12 agosto 2010, è volta ad aggiornare la disciplina recata dalla direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo, diverse e sostanziali, modificazioni, al fine di stabilire norme comuni, in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. In particolare, la direttiva in esame fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi, prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive, per le importazioni da Paesi terzi.

Tra i principali articoli: l'articolo 3, in base al quale uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso un altro Stato membro, solo se soddisfatte determinate condizioni di polizia sanitaria, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose; l'articolo 7, che prevede che il trasporto degli animali sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi; gli articoli 8 e 16, che prevedono che gli equidi siano scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale.

Fra le direttive da attuare con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti), la direttiva 2010/63/UE e la Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, che provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva è entrata in vigore l'11 gennaio 2010.

La necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame e l'aumento in tal modo della produttività del settore, nonché la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi volti ad evitare rischi di contagio da malattie e fissa anche dei requisiti di polizia sanitaria per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose. In proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale che accompagna i prodotti fino a destinazione.

Per quanto riguarda le importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello. La direttiva consente poi di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità. Essendo una direttiva di codificazione non è previsto un termine di recepimento espresso.