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QUOTE 20013-2007

L’Onaosi ha chiuso i conti col passato?

L’Onaosi ha chiuso i conti col passato?
E' Legge la "sanatoria" sul contenzioso Onaosi per le quote dei liberi professionisti. Ma parziale. Non saranno restituite le somme versate negli anni del vulnus costituzionale. Scesa da 600 a 500 euro il limite per non avviare la riscossione coattiva dei crediti. Forfait volontario per chi vuole restare contribuente.

Con l'entrata in vigore della Legge Balduzzi, dall'11 novembre si è messa la parola fine sulle quote contributive del periodo 2003-2007. Si tratta degli anni in cui la Fondazione- in virtù di una disposizione della Legge Finanziaria - obbligava tutti i medici veterinari, in quanto iscritti all'Ordine, a versare una quota annuale all'Opera.

Stante una pronuncia di incostituzionalità sulle modalità di determinazione del contributo e i numerosi ricorsi presentati dai sanitari liberi professionisti, il contenzioso tributario- frequentemente a favore dei ricorrenti- stava raggiungendo livelli di spesa superiori ai benefici di riscossione. Ritenendo di dover ottenere l'autorizzazione per legge a desistere dal sollecito delle quote non versate, l'Onaosi ha chiesto e ottenuto dal Ministro della Salute Renato Balduzzi una "sanatoria" approvata con modifiche in Parlamento e ora in Gazzetta Ufficiale.

Benchè la Fondazione parli di "vuoto normativo colmato" e di aver "definito con chiarezza il rapporto Sanitari Contribuenti-Fondazione", per i liberi professionisti si tratta di una doverosa correzione di rotta rispetto agli errori commessi dalla passata legislatura e dalla scorsa Amministrazione perugina nei confronti di liberi professionisti considerati- a torto- contribuenti coatti.
E lungi dal "definire una complessa situazione giuridico normativa, irrisolta da anni che rischiava di rendere difficile la sopravvivenza dell'ONAOSI per l'esistenza di un contenzioso giudiziario in materia contributiva suscitato da una legislazione incompleta e contraddittoria", si tratta di una doverosa riparazione. Ma parziale, per due ragioni: i liberi professionisti che avevano versato non avranno la possibilità di recuperare il versato e, inoltre, la Fondazione è stata autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva solo per crediti di importo inferiore a 500 euro.
In sostanza, la Fondazione richiamerà facoltativamente le quote forfettizzate e il libero professionista che vorrà versarle potrà restare contribuente volontario. Tuttavia l'Onaosi manterrà la facoltà di riscossione coattiva in caso di importo superiore a 500 euro (la pura somma delle forfetizzazioni è di 510 euro totali). In origine, il Decreto Balduzzi aveva fissato il limite della sanatoria a 600 euro.

Art. 14 (Razionalizzazione di taluni enti sanitari) del testo coordinato del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
(...)

8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche' in 11 (( euro mensili )) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003 - 1° gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al presente comma.
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003 - 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione ((sono stabilite)) la procedura, le modalità e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo ((inferiore a 500 euro )). Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.