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FOOD DELIVERY

“Batteri” a domicilio: cosa si rischia senza regole

“Batteri” a domicilio: cosa si rischia senza regole
Pizze sì, biciclette no. Nei contenitori cubici utilizzati dai riders nelle consegne a domicilio di alimenti possono celarsi rischi per l'igiene e la sicurezza alimentare.

Da 13 anni manca un Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero Interno per l’organizzazione dei controlli congiunti, su strada, con Dirigenti Veterinari ASL (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) sul trasporto degli alimenti di origine animale. A sollecitarne l'adozione è Rocco Panetta, già Dirigente Veterinario ASL, che sul portale della sicurezza stradale torna a parlare dei rischi connessi alle modalità di trasporto di alimenti a domicilio, tramite i cosiddetti "riders".

"Questa tipologia di trasporto, per come viene effettuata fino ad oggi in tutta Italia e nel resto del Mondo, rappresenta un pericolo per la salute pubblica"- sostiene Panetta, riferendo in merito ai test batteriologici di laboratorio, fatti eseguire dalla rivista di enogastronomia “Gambero Rosso” su un contenitore cubico. I risultati "non potevano avere un esito diverso, visto che i contenitori usati dai “riders” sono dei veri e propri incubatori di batteri"- scrive Panetta. Fra i batteri rivenibili  possono esserci quelli che causano tossinfezioni alimentari nell’uomo quale, ad esempio, la temibile Listeria, che si sviluppa alla temperatura di conservazione di +5°C, superando quella obbligatoria di +4°C. "La causa di tutto ciò è l’uso di contenitori per il trasporto alimenti deperibili, freddi e caldi, che non rispettano la Normativa ATP"- afferma il Dirigente Veterinario.

L'Accordo ATP per le derrate deperibili- L’Accordo internazionale per il trasporto delle derrate deperibili (ATP) firmato, in sede ONU, a Ginevra il 1 Settembre 1970 è stato ratificato anche dallo Stato Italiano con la Legge 264/1977, estendendone la sua validità anche per il trasporto delle derrate deperibili, effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.
Questo documento, spiega Panetta, "prevede per il trasporto di sostanze alimentari non congelate e non surgelate, il rispetto della temperatura di +6°C o della temperatura indicata sull’etichetta o sul documento di trasporto, nonché l’utilizzo di contenitori, anche scarrabili, muniti di Attestazione ATP, con classificazione variabile, a seconda della temperatura prevista dal produttore degli alimenti deperibili, vale a dire: IN, RNA, ecc.".

Corretta prassi- Il trasporto di sostanze alimentari deperibili può avvenire, esclusivamente a mezzo di motoveicoli (motocarri) con uno o più contenitori scarrabili, con Attestazione ATP: classe IN (isotermico) per i piatti pronti cucinati (carne, pesce, verdure) che devono essere trasportati in regime di caldo (60°-65°C) e classe RNA (refrigeranti) per i piatti pronti cucinati, prodotti lattiero caseari e prodotti a base di pesce, che devono essere trasportati in regime di freddo (+6°C o altra temperatura indicata dal produttore del cibo).
Nel caso ciò non avvenga trova applicazione l’articolo 82, comma 8, del Codice della Strada, "perché il trasporto di derrate deperibili, soggette al trasporto in regime ATP, con contenitori scarrabili sprovvisti di idonea Attestazione ATP, concretizza una destinazione diversa da quella prevista dalla carta di circolazione, ovvero trasporto cose, tra le quali non sono comprese le derrate deperibili, per il cui trasporto la Legge 264/1977 prevede l’uso di contenitori, fissi o scarrabili, muniti di idonea Attestazione ATP, in corso di validità".

Pizze e biciclette- "Correttamente, le Imprese che effettuano “catering”, utilizzano per il trasporto degli alimenti deperibili veicoli e/o contenitori scarrabili con Attestazione ATP. Allo stato, in Italia, l’unica tipologia di cibo pronto per il consumo, che può essere trasportato, a domicilio, senza l’uso di contenitori con Attestazione ATP sono le pizze". Panetta aggiunge che le bicilette ("velocipedi" per l'art. 50 del Codice della Strada), non possono trasportare, conto terzi, cose tra le quali sono comprese anche le sostanze alimentari non deperibili, come le pizze. Inoltre nell’Unione Europea vige il Regolamento UE 852/2004 che impone la registrazione, presso le Regioni o le ASL, degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che effettuano un trasporto, conto terzi, di sostanze alimentari, deperibili e non.

Risvolti di tutela per i lavoratori- Il rispetto di questa normativa sanitaria - conclude Panetta- impedirebbe, alla radice, lo sfruttamento dei lavoratori atipici quali sono, attualmente, i “riders” e gli autisti dei furgoni dei “corrieri” che, invece, devono essere dei lavoratori dipendenti delle Imprese".