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GAZZETTA UFFICIALE

Decreto polizze, in Gazzetta i massimali di copertura

Decreto polizze, in Gazzetta i massimali di copertura
Entrerà in vigore il 16 marzo il regolamento sulle polizze obbligatorie delle professioni sanitarie. Le compagnie assicurative avranno due anni di tempo per adeguare i contratti alle nuove regole e ai nuovi massimali di copertura. Il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

A sette anni di distanza dalla Legge 24/2017 arriva il decreto attuativo che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie. Il decreto, un regolamento del Ministero delle Imprese che ha la competenza sul settore assicurativo, è firmato anche dai Ministri della Salute e delle Finanze.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale porta a termine un percorso attuativo segnato da interruzioni e riformulazioni, anche a seguito dei correttivi richiesti dal Consiglio di Stato.

Diciannove articoli in tutto, per un regolamento che stabilisce principalmente i requisiti dei contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, la cui stipula è obbligatoria sia per gli esercenti che per le strutture, tanto nel settore pubblico come nel settore privato. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore, cioè dal 16 marzo 2024, le compagnie assicurative dovranno adeguare  i contratti di assicurazione. Sull'efficacia del regolamento vigileranno i Ministeri competenti e le Regioni, anche rispetto alla diffusione delle polizze assicurative e al ricorso ai sistemi di auto-ritenzione del rischio.

Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative- I massimali minimi di garanzia sono individuati per classi di rischio, dall'articolo 4 del decreto, distinguendo tre ambiti di copertura:
- strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (fino a 5 milioni di massimale)
- esercente la professione sanitaria che svolga la propria attivita' al di fuori di strutture (da 1 a 2 milioni di euro)
- esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture pubbliche o private
Discriminante la tipologia di prestazione, a seconda che si svolgano o meno attivita' chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto. Si aggiunge che l'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura.  
I valori possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della salute, in base all'andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita' sanitaria. La garanzia assicurativa è prestata nella forma "claims made" e in caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell'attività è previsto un periodo di ultrattività della copertura entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività.
Si conferma che l'esercente la professione sanitaria può assovere l'obbligo di copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive.

Le "analoghe misure"- Le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle "misure analoghe" previste dalla Legge Bianco cioè mediante assunzione diretta del rischio. Questa scelta "deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento".
La struttura che sceglie l'assunzione del rischio deve costituire un Fondo specifico a copertura dei rischi che possono dar luogo a richieste di risarcimento, accantonando un importo parametrato sulla tipologia delle prestazioni erogate. In aggiunta, la struttura dovrà dotarsi di un "fondo riserva sinistri". La congruità degli accantonamenti è certificata da un revisore legale.

Rimodulazione del premio- Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, si prevede la possibilità di variazione, in aumento o in diminuzione, del premio sulla base del verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale. È anche prevista la variazione in diminuzione sulla base delle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa tengono conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.

DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232
Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonche' la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Responsabilità sanitaria, decreto polizze e coperture