Qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni sanitarie relative a fasi produttive a monte del punto di esportazione, il veterinario certificatore "deve acquisire le informazioni pertinenti mediante una filiera di certificazione". Tali garanzie, precisa il Ministero, "possono essere richieste ad un altra autorità competente sia se non sono reperibili da fonti istituzionali sia se i requisiti richiesti sono specifici del Paese Terzo di destinazione (es. diversi limiti microbiologici rispetto a quelli stabiliti a livello UE, oppure riconoscimento diversificato dei territori ufficialmente indenni per talune malattie).
Tuttavia, la nota ministeriale evidenzia che il certificatore ufficiale "non deve richiedere attestazioni in merito a: requisiti sanitari uguali o equivalenti a quelli stabiliti dalla norma nazionale e comunitaria; problematiche di cui è già a diretta conoscenza; informazioni che è possibile acquisire da sistemi informativi ufficiali o altre fonti istituzionali".
Anche gli OSA e gli operatori commerciali, "non devono fare istanza di certificazione sanitaria per spedizioni intermediarie (dirette ad altro operatore nazionale) prive di attestazioni concernenti requisiti aggiuntivi, ma solo attestazioni sanitarie inerenti requisiti aggiuntivi alla norma UE e per spedizioni finali con destinatario della merce localizzato in un Paese Terzo".
La nota di chiarimenti della DGISAN è stata inoltrata ai Servizi Veterinari regionali il 7 ottobre scorso.