Asaps, il portale della sicurezza stradale pubblica un articolo sulle deroghe consentite dalla legislazione europea.
L'articolo- firmato dal Dirigente Veterinario
Rocco Panetta-
Responsabile ASL Salerno dei controlli sul trasporto degli alimenti di origine animale sulla rete autostradale e stradale - approfondisce le
condizioni di temperatura durante il trasporto, dal macello, di carni bovine, ovine, caprine e suine dettate dalle norme europee e in particolare le deroghe previste dal Regolamento (UE) 2017/1981.
In
deroga, il
Regolamento 2017/1981 "consente il trasporto delle carni, in partenza dal macello -
non portate, come di regola, mediante refrigerazione immediata, ad una temperatura nella parte più
interna non superiore a +7°C- ad una temperatura
superficiale non superiore a +7°C che, durante il trasporto, deve essere rilevata nella parte più spessa di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezione in 3 pezzi.
Per le carni bovine, ovine e caprine, con una durata del trasporto oltre le 6 ore e fino a 60 ore la temperatura superficiale deve essere non superiore a + 4°C".
Condizioni alle quali è consentita la deroga 1. Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che, contemporaneamente, siano speditore (gestore del macello) e trasportatore (intestatario del veicolo) delle carni macellate posseggano un’
autorizzazione scritta, rilasciata dalla ASL competente territorialmente sul macello. Tale autorizzazione non può essere rilasciata all’OSA che effettua
solo l’attività di trasporto (conto proprio o conto terzi) delle carni macellate.
2. Il veicolo destinato al trasporto delle carni le raccoglie da un
unico macello. Tale veicolo deve essere munito di
termometro (data-logger), rispondente alla Normativa EN 12830 (vedi anche targhetta sul termometro) idoneo alla
registrazione della temperatura a cui sono esposte le carni nel vano di carico, collegabile a
stampante, con carta termica, sul posto, per i controlli durante il trasporto su strada.
3. Il trasporto promiscuo, dal macello, nel medesimo scomparto del veicolo, con carni refrigerate con una temperatura interna non superiore a + 7°C è consentito a condizione che le carni, con temperatura in deroga , abbiano una temperatura interna non superiore a + 15° C all’inizio del trasporto.
4. Ogni partita di carne deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’OSA (gestore del macello) con le seguenti indicazioni:
- Durata della refrigerazione prima del carico (dalle ore … del gg/mm/aaaa alle ore … del gg/mm/aaaa).
- L’ora in cui è iniziato il carico (ore … del gg/mm/aaaa).
- Temperatura superficiale delle carni in quel momento (+… °C).
La temperatura di trasporto massima cui le carni possono essere esposte,
ambientale, dal momento del carico fino all’ultima consegna, rilevabile dal
termometro registratore con stampante sul posto, per le carni bovine, ovine e caprine: +6° C per trasporti
fino a 6 ore; + 3° C per trasporti
fino a 60 ore; carni suine:+ 6° C per trasporti
fino a 30 ore.
Per il trasporto di carni suine
oltre le 6 ore e
fino a 30 ore, è necessaria anche una
temperatura interna delle carni non superiore a + 15°C.
5. La data (gg/mm/aaaa) dell’autorizzazione.
6. Il nome dell’Autorità competente (ASL …) che rilascia la deroga.
Per i controlli su
strada, durante il trasporto, occorre richiedere l’intervento di un Dirigente Veterinario dell’ASL, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per effettuare il riscontro dei valori della temperatura
superficiale e/o
interna delle carni trasportate in deroga o non, mediante termometro con sonda, con taratura ufficiale.
(
fonte)