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SCHEMA DI DECRETO

Produzioni biologiche: organismi di controllo e sanzioni

Produzioni biologiche: organismi di controllo e sanzioni
Intesa in stallo: sul decreto che disciplina i controlli sulle produzioni biologiche le Regioni rilanciano tutti gli emendamenti.
Nella seduta del 26 ottobre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condizionato l’intesa sul "Testo unico della produzione biologica" all’accoglimento integrale dei propri emendamenti.
I testi del decreto e delle modifiche proposte sono state pubblicate, evidenziando gli interventi correttivi delle Regioni, molti dei quali riguardano le sanzioni a carico degli organismi di controllo e degli operatori. In generale, le Regioni chiedono inoltre di confermare le loro competenze nell’ambito dei rispettivi territori, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.

Lo schema di decreto disciplina il sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica, in conformità con la normativa dell’Unione europea. Il provvedimento sarà il "testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154."

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica. Il Ministero si avvarrà di "organismi di controllo", vigilati dal Mipaaf stesso. Un organismo di controllo è un "ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica". I suoi rappresentanti e amministratori, nonché il personale addetto al controllo "non possono fornire beni o servizi, diversi dall’attività di controllo, agli operatori controllati". Il personale degli organismi di controllo è "incaricato di pubblico servizio".

L'Allegato 1 descrive la procedura standard dei controlli.
L'Allegato 2 dettaglia i requisiti dell'organismo di controllo e del personale.
Per il personale ispettivo e per il personale responsabile della qualità, di schema, di coordinamento e del monitoraggio, il referente regionale e i componenti dell’organo collegiale deliberante la certificazione e i provvedimenti di non conformità è richiesta la laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti.

Per le definizioni di “biologico", “operatore” e “conversione” (passaggio alla produzione biologica) si applica il Regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

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pdfSCHEMA_DI_DECRETO__TESTO_UNICO_BIOLOGICO.pdf324.21 KB
Schema di decreto legislativo
recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n.170.