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DAL 1 GENNAIO 2020

Microchip nel gatto, la Lombardia conferma decorrenza obbligo

Microchip nel gatto, la Lombardia conferma decorrenza obbligo
Sulla decorrenza effettiva dell'obbligo di microchippare anche i gatti, la Regione Lombardia ha fornito chiarimenti.

L'articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 "è attualmente vigente". La conferma è della Regione Lombardia in una nota inviata agli Ordini Veterinari provinciali, firmata dalla Direzione Generale Welfare e Veterinaria: dal 1 gennaio 2020, anche i gatti sono soggetti ad obblighi di identificazione e di registrazione in angrafe. La Regione Lombardia è la prima regione ad estendere ai gatti gli stessi obblighi di identificazione valevoli per i cani.

Il citato articolo 37 ha modificato l'articolo 105 (Obblighi e divieti) della legge regionale 33/2009. Per effetto della modifica le disposizioni vigenti prevedono:
  • Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.
  • Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.
  • I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

Le modalità attuative di questa innovazione normativa sono stabilite dal Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria.