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EMENDAMENTI

Riproduzione animale, sanzioni e modifiche alla raccolta dati

Riproduzione animale, sanzioni e modifiche alla raccolta dati
Riformulare le violazioni sanzionabili e ridefinire la raccolta dati dei programmi genetici. Emendamenti di maggioranza alla disciplina della riproduzione animale.


Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro stanno esaminando il Decreto Legge 75/2023 per la conversione in legge.  Alcuni emendamenti firmati da esponenti di maggioranza, intervengono sulla disciplina della riproduzione animale (decreto legislativo 52/2018), a cominciare dalla riformulazione delle sanzioni a carico di chiunque adibisca alla riproduzione animale o utilizzi  per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme dalla normativa.  Un emendamento, firmato dall'On Alessandro Urzì (FDI) non modifica gli importi delle multe, ma puntualizza i rimandi alla normativa di riferimento (il DM 19 luglio 2000, n. 403) e le violazioni che fanno scattare le sanzioni.

Violazioni sanzionabili- La prevista sanzione amministrativa -da 774,86 euro a 4.648,11 euro- si applica in caso di violazioni delle disposizioni in materia di autorizzazioni e per violazione degli obblighi connessi: alla gestione di stazioni di monta, nonché di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi; requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale; di recapiti; di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni; di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale; di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino.
La prevista  sanzione amministrativa - da 258,23 euro a 1.549,37 euro - si applica nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione - Tre emendamenti di identico contenuto intervengono sull'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, riformano le deleghe a terzi delle attivita' di raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico. La modifica proposta dagli On Maria Cristina Caretta (FDI), Bergamini (Lega) e Giandiego Gatta (FI) attribuisce agli Enti selezionatori le attività di raccolta dati, il prelievo e l'analisi dei campioni e l'elaborazione dati, ai fini del programma genetico. Queste attività "sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori".  La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico "è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore".

Delega a soggetti terzi convenzionati
-  L'emendamento Caretta-Bergamini-Gatta lascia fermo l'obiettivo originario di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà ammettendo che il prelievo campioni e l'analisi dei campioni siano effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore;  dei "soggetti terzi" vengono tuttavia ridefiniti i requisiti, fra cui - è questo l'elemento di novità-  l'avere sottoscritto "apposita convenzione con l'Ente selezionatore, per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati".

Banca dati e Comitato Nazionale Zootecnico- Lo stesso emendamento cancella l'obbligo per i soggetti terzi di alimentare la Banca dati unica zootecnica. I soggetti terzi devono essere dotati di un sistema informativo e organizzativo bastante a "garantire" il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica.
Si modificano - negli intenti dei tre deputati- anche le attribuzioni del Comitato nazionale zootecnico, con compiti di indirizzo dell'attivita' di raccolta dati non più "negli allevamenti", ma riguardo ai dati di prelievo campioni ed elaborazione dei dati. 

Consulenza aziendale- La raccolta dei dati in allevamento che alimentano la Banca dati unica zootecnica per la consulenza aziendale non utilizza i dati riguardanti i programmi genetici
Infine, le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciuti ai fini del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.