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RESPONSABILITA' SANITARIA

Proposte di riforma della legge Gelli-Bianco

Proposte di riforma della legge Gelli-Bianco
La Camera dei Deputati ha inserito nel calendario dei lavori la riforma della Legge Gelli Bianco sulla responsabilità sanitaria.

A cinque anni dalla prima legge sulla responsabilità sanitaria, la  legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd Legge Gelli-Bianco) in Parlamento si affacciano tentativi di riforma. Una proposta di legge del Movimento 5 Stelle è da ieri nel calendario estivo dell'Aula di Montecitorio, ma dopo il parere contrario delle Commissioni Giustizia e Affari Sociali, l'iter è accidentato.

Fermo restando l'ordinamento processuale vigente, la proposta interviene sui codici di procedura civile e penale, con l'obiettivo  di approdare ad una regolazione "necessariamente speciale",  che tenga maggiormente in considerazione la particolarità della responsabilità sanitaria. Ma non solo.

Separazione tra strutture pubbliche e private- La proposta di legge riscrive l'articolo 10 della legge confermando l'obbligo di assicurazione, ma segnando una netta separazione fra le strutture pubbliche e le strutture private. Poche le modifiche sostanziali. La novità è solo per le strutture pubbliche che non verrebbero più assoggettate ad obblighi assicurativi nei confronti dei sanitari che svolgono l'attività al di fuori della struttura pubblica o che svolgano l'attività all'interno della struttura pubblica ma in regime libero professionale. L'esonero non vale per le strutture private.
Resta fermo l'obbligo individuale in capo all'esercente la professione sanitaria di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale e di renderlo noto al cliente.

Consulenza tecnica- La proposta interviene anche sullo svolgimento della consulenza tecnica, sia di quella preventiva, preordinata alla composizione della controversia, sia di quella svolta nell'ambito di un giudizio già instaurato. In ambito civile, l'intento è che attraverso un più compiuto controllo del giudice sulla consulenza svolta dal consulente tecnico d'ufficio, da una parte, sia garantita una maggiore terzietà del giudice quale peritus peritorum sul contenuto della consulenza tecnica d'ufficio e, da un'altra parte, tale controllo favorisca una maggiore propensione delle parti a stipulare un accordo stragiudiziale prima di intraprendere il giudizio di merito.

Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria- Si prevede che le strutture pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondano, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Si dispone inoltre che le strutture sanitarie rispondano altresì per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione ovvero dalla carenza o inefficienza delle dotazioni o attrezzature delle strutture stesse. La novella estende, quindi, la responsabilità civile di tipo contrattuale anche agli esercenti le professioni sanitarie, specificando – attraverso il richiamo all'articolo 1223 del codice civile – che, nella determinazione del danno, si tenga conto anche del danno emergente e del lucro cessante che siano «conseguenza immediataPag. 4 e diretta» dell'inadempimento contrattuale.

Decreto polizze- La proposta di legge rinvia a 120 giorni l'adozione del regolamento - già previsto dalla Legge Gelli Bianco e mai emanato- che definisce  i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Una bozza di regolamento è stata proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consiglio di Stato ha congelato il proprio parere rinviando al Ministero dello Sviluppo Economico richieste di approfondimenti. Il parere di Palazzo Spada avrà inevitabili ripercussioni anche sull'iter della pdl.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24
al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria