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IN XII COMMMISSIONE

Cani, gatti e furetti nella UE: ritardi sullo schema di decreto

Cani, gatti e furetti nella UE: ritardi sullo schema di decreto
E' all'esame del Parlamento il decreto che attua la Direttiva 2013/31/UE. Italia in ritardo. La UE ha già aperto una procedura di infrazione.
La Commissione Affari Sociali della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto che attua in Italia la Direttiva 2013/31/UE. Il termine di recepimento era il 28 dicembre 2014: la  Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha deciso l'apertura contro l'Italia della procedura di infrazione per il mancato recepimento della presente direttiva nei tempi stabiliti.

La Commissione  Affari Sociali esprimerà il parere di competenza entro il  24 marzo prossimo. Sul recepimento dovrà esprimersi anche la  V Commissione (Bilancio) in merito alle conseguenze di carattere finanziario. Per l'espressione di un parere definitivo, il Parlamento dovrà attendere quello della Conferenza Stato Regioni e le eventuali modifiche da parte del Governo. Nel contenuto lo schema di decreto appare compatibile con la normativa comunitaria.

La relatrice Maria Amato ha illustrato il provvedimento ricordando che i requisiti da rispettare negli scambi di gatti, cani e furetti erano già  contenuti nel regolamento (CE) n. 998/2003, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 576/2013 dal 29 dicembre 2014; pertanto si è resa necessaria l'adozione della direttiva 2013/31/UE.

Lo schema di decreto legislativo in esame consta di due articoli - All'articolo 1 introduce le definizioni di «veterinario ufficiale», vale a dire qualsiasi veterinario designato dall'autorità competente (il Ministero della sanità ovvero quelle individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 614 del 1980 per quanto riguarda gli uffici di frontiera e di confine), e di «veterinario autorizzato», veterinario libero professionista con autorizzazione rilasciata da un organismo competente (in genere l'ASL) in merito alle specifiche attività previste dal predetto regolamento UE inerenti, tra l'altro, i controlli di polizia sanitaria per movimenti non commerciali di animali da compagnia e il passaporto di ogni animale.

Per i controlli sanitari sugli animali in provenienza dai Paesi membri, l'autorità competente è il Ministero della salute, che opera attraverso gli UVAC (Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari), i quali, a loro volta, possono delegare l'attività di controllo ai servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti a svolgere attività di vigilanza sanitaria.

Per quanto riguarda invece i controlli sanitari sugli animali vivi importati da Paesi terzi, l'autorità competente è il Ministero della salute che opera, attraverso i veterinari ufficiali del proprio ufficio periferico situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimità della frontiera stessa (Posto di Ispezione Frontaliero).

L'articolo 1 dello schema di decreto  apporta una modifica alle disposizioni sulle condizioni da rispettare affinché cani, gatti e furetti possano essere oggetto di scambi. In particolare, le nuove condizioni richiedono espressa marcatura (tramite trasponditore, un microtrasmettitore di dati identificativi in radiofrequenza, ovvero mediante applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile), vaccinazione antirabbica in base ai requisiti di cui all'allegato III del medesimo regolamento, conformità alle misure sanitarie preventive o infezioni diverse dalla rabbia e documento di identificazione individuale; che gli animali siano sottoposti all'esame clinico nelle 48 ore precedenti la loro spedizione, eseguito a cura del veterinario abilitato dall'autorità competente.
"L'esperienza acquisita- ha speigato la relatrice-  ha  dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale ad un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione, pertanto la direttiva 2013/31/UE ha considerato opportuna l'estensione a 48 ore del termine già stabilito nella direttiva 92/65/CEE, conformemente alla raccomandazione dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)".

Gli animali dovranno essere muniti di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfi due requisiti: 1) che tale certificato sia conforme al modello del certificato sanitario; 2) e che attesti che il veterinario autorizzato abbia documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale – che dall'esame clinico, risulti che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, in base a quanto previsto dal regolamento (CE).

Altra modifica riguarda l'abrogazione della possibilità di introdurre cani, gatti e furetti in Italia di età inferiore ai 3 mesi. La relatrice Amato ha fatto presente che "le case produttrici di vaccini raccomandano di non vaccinare animali con età inferiore ai 12 mesi". Infine si fa diretto rinvio   ad alcune delle condizioni sanitarie per l'importazione di cani, gatti e furetti contenute nel  regolamento (UE) n. 576/2013 (identificazione, certificazione, accertamento di salute, vaccinazioni e titoli anticorpali)

L'articolo 2, riporta la clausola di invarianza finanziaria.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (Atto del Governo n. 145)

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria