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SENATO

Dalla sperimentazione alle ovaiole: Italia in ritardo o in infrazione

Dalla sperimentazione alle ovaiole: Italia in ritardo o in infrazione
Da quest'anno la legge comunitaria è sostituita da due distinti atti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea.
L'esame dei due provvedimenti è iniziato in Commissione Igiene e Sanità del Senato, dove si è posto l'accento sui provvedimenti di competenza. Nella scorsa legislatura non hanno completato il proprio iter nè il disegno di legge comunitaria per il 2011, né quello per il 2012: ciò ha determinato un ritardo nel recepimento di alcune direttive e, in alcuni casi l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia.

E' il caso della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Quest'ultima direttiva è stata adottata al fine di stabilire una nuova disciplina a livello comunitario in materia, recante una tutela più ampia per gli animali rispetto alla precedente - posta dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 -, e, al contempo, al fine di ridurre le disparità esistenti tra le varie normative dei Paesi membri. Al riguardo, la nuova direttiva prevede (articolo 2) che gli Stati membri possano mantenere disposizioni intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali - rispetto a quella imposta dalla medesima direttiva - purché esse siano già vigenti alla data del 9 novembre 2010 - gli Stati membri informano la Commissione europea di tali disposizioni nazionali entro il 1° gennaio 2013.

In attesa di recepimento è anche la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, inserita nell'allegato A e relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (versione codificata) nonché la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Fra le questioni oggetto di procedura di infrazione, figura il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. La novella prevede che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applichi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro. La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi (come osserva la relazione illustrativa). Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla novella in esame, si provvede mediante le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le somme sono erogate alle regioni sulla base di apposito riparto, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Per rimediare alla procedura di infrazione europea è prevista la revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento - disciplina di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Si elevano i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie; introduce il divieto di esercizio dell'attività di allevamento per le unità produttive in cui siano impiegate alcune tipologie di gabbia; estende le ipotesi della sanzione della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività di allevamento, prevista per alcuni casi di recidiva, sopprimendo l'esclusione della sospensione per i casi di recidiva con pagamento in forma ridotta della sanzione; introduce sanzioni penali e ulteriori sanzioni e misure per la violazione dei divieti di esercizio o delle sospensioni di esercizio, deliberati ai sensi delle altre norme sanzionatorie.

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013