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CODICE PENALE

Convenzione MinGiustizia-Enpa sui lavori di pubblica utilità

Convenzione MinGiustizia-Enpa sui lavori di pubblica utilità
Sono 300 i posti messi a disposizione di soggetti imputati, che chiedano al giudice la sospensione del processo con messa alla prova.


Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e la presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali, Carla Rocchi, hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, in favore della collettività, da parte di imputati che ne facciano richiesta, nei casi disciplinati dal Codice Penale ( comma 1 dell’articolo 168bis del codice penale). Ne dà notizia l'Enpa.

L’attività, non retribuita e volta all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato commesso e al ristoro della società, potrà essere prestata nelle sedi locali dell’Ente, complessivamente 45 e con il compito di aggiornare costantemente gli Uffici dell’esecuzione penale esterna (UEPE) e i Tribunali circa il numero di posti disponibili.

Le prestazioni di lavoro potranno riguardare la tutela del patrimonio ambientale nel suo complesso, la prevenzione degli incendi, la protezione della flora e della fauna, comprese le attività connesse al randagismo degli animali; la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici, come ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico, ad esclusione di quelli utilizzati dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia.

Le modalità dello svolgimento dell’attività saranno dettagliate nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; all’ENPA l’obbligo di comunicare all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare le prestazioni lavorative e di fornire al termine del periodo previsto, informazioni circa l’assolvimento degli obblighi dell’imputato; l’UEPE potrà, a sua volta, operare controlli presso le sedi dell’Ente stipulante. La convenzione ha la durata di 5 anni e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, il Codice Penale consente all'imputato di chiedere la sospensione del processo con  "messa alla prova". La messa alla prova comporta "la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato". Previsto anche l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, "per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale".

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.  per il Codice Penale, il lavoro di pubblica utilità "consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato".

Foto: Enpa