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SENTENZA OGM

MON 810, TAR: rispettato principio di precauzione

MON 810, TAR: rispettato principio di precauzione
Il TAR Lazio oppone la validità giuridica del principio di precauzione alla tesi del divieto per eccesso di potere. Analoga bocciatura per Fidenato, arriva dal TAR di Trieste che convalida le misure regionali. Pronto il ricorso al Consiglio di Stato: «L'Efsa aveva dichiarato che non c'era alcun rischio per la salute. Si confonde il principio di precauzione con il rischio manifesto che non c'é".
L'agricoltore friulano, Giorgio Fidenato, non ha ottenuto l'annullamento del Decreto del 12 luglio 2013 recante "Adozione delle misure d'urgenza si sensi dell'art.54 del Regolamento CE n.178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Fidenato che si riteneva danneggiato dal divieto di semina, imposto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura e dell'Ambiente - a detta del ricorrente- per "eccesso di potere e travisamento dei fatti".
Si sono costituiti tutti i Ministeri nonchè la Regione Friuli Venezia Giulia, supportati da una cordata di organizzazioni: Codacons, Asseme, Univerde, Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Greenpeace, Legambiente, Slow Food, Coldiretti.

L'agricoltore friulano sosteneva che l'autorizzazione rilasciata nel 1998 a Monsanto dalla Commissione Europea, gli desse il diritto alla coltivazione del mais MON 810. Se non che, negli anni seguenti, sulle garanzie ambientali di questà varietà geneticamente modificata sarebbero stati sollevati dubbi dall'EFSA (la sentenza cita in particolare un parere del dicembre 2013) che hanno portato  la Commissione a non esprimersi sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dalla Monsanto e legittimato l'Italia all'adozione di misure restrittive.

Per il TAR infatti, non vi è stato alcun eccesso: il decreto oggetto del ricorso "costituisce una misura di emergenza di cui all'art.34 del Regolamento CE 1829/2003, la cui adozione è stata pacificamente ammessa dalla sentenza del 6 settembre 2012 della sez.IV della Corte di Giustizia". La Commissione non ha ancora sciolto la riserva sul rinnovo dell'autorizzazione del MON 810- in sospeso da sette anni- e per il TAR "il diffondersi di culture di MAIS transgenico sulla base di un'autorizzazione risalente nel tempo, poteva rappresentare un situazione di concreto ed attuale pericolo tale da giustificare l'adozione del suddetto decreto".

Divieto e precauzione- E sempre per il Tribunale, "il contestato decreto non costituisce in alcun modo una sorta di diniego nazionale alla coltivazione di mais geneticamente modificato;  il suddetto decreto "costituisce una misura di emergenza". Il contestato decreto- afferma il TAR in sentenza-  "rispecchia in toto le condizioni previste per il principio precauzione, in quanto:  sono state evidenziate le conseguenze negative per l'ambiente derivante dalla diffusione della coltura del mais MON 810; tali conseguenze negative sono state prospettate dagli studi più recenti dell'EFSA che è l'organo ausiliario della Commissione cui è devoluta in via esclusiva l'individuazione, la valutazione e la gestione del rischio conseguente alla coltivazione del mais in questione.

"Come affermato dalla giurisprudenza comunitaria dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'uso della sostanza attiva in questione, nonché la valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale".

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