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TRASPORTO CUCCIOLI

E' maltrattamento anche col nulla osta del veterinario

E' maltrattamento anche col nulla osta del veterinario
Numerosi cuccioli trasportati in condizione di sofferenza. Il certificato delle autorità veterinarie straniere non salva dalla condanna.
Il certificato rilasciato dalle autorità veterinarie straniere non esula il trasportatore dalla condanna per il reato di maltrattamenti di animali se le condizioni dei cuccioli ne accerta l'obiettiva condizione di sofferenza.  E' la massima con la quale la Cassazione (Sentenza 3937, sezione Terza Penale, del 29-01-2014) ha ribadito un principio già  espresso in altra vicenda analoga.

La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Udine che disponeva misure cautelari nei confronti della titolare di una ditta dedita al commercio di  cani e gatti  e indagata dalla procura di Udine per tre fattispecie di reato:  maltrattamento ai sensi dell'articolo 727 CP ai danni di  42 cuccioli di cane di varie razze, trasportati in gabbie riposte all'interno di un furgone Ducato; traffico illecito,  ai sensi della legge n. 201/2010, perché al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si trasportavano i 42 cuccioli, privi delle necessarie certificazioni sanitarie e di valido passaporto, di età inferiore a 13 settimane; delitto di cui agli artt. 110 (concorso nel reato), 477 ( falsità  materiale commessa da pubblico ufficiale), 482 CP (falsità materiale commessa da privato), "perché, in concorso e previo accordo tra loro, falsificavano i passaporti degli animali trasportati, riportando sugli stessi un'età degli animali non corrispondente a quella reale". 

La misura cautelare, oggetto del ricorso e confermata dalla Cassazione, riguardava il sequestro del mezzo di trasporto, allo scopo di evitare la ripetizione del reato. Ma è nella complessiva correttezza degli atti processuali che si apprezzano le considerazioni giuridiche della Corte, mentre la ricorrente obiettava una "erronea valutazione dei fatti": mezzo e "merce" erano stati autorizzati.

Secondo la Cassazione, il giudice del riesame, nel valutare gli elementi offerti dall'accusa, ha ritenuto che l'imputazione provvisoria cautelare fosse idonea ad integrare "quanto meno" gli estremi del reato di cui all'art. 727 cod, pen. con riferimento sia alle condizioni approssimative di trasporto degli animali, sia alla conferma dello stato di sofferenza dei cuccioli legato a tali condizioni di trasporto, apparentemente contrastanti con le previsioni del Reg. CE n. 1/2005 e del D. Lgs. n. 151/2007 sulla protezione degli animali.

Il tribunale ha giustamente ritenuto configurabile tale ipotesi di reato alla luce dei dati oggettivi emergenti dagli atti, evidenziando come si trattasse ci condotta penalmente sanzionata a norma della richiamata disposizione di legge in quanto finalizzata al conseguimento di un illecito profitto "derivante dalla vendita di esemplari di razza, dunque aventi pregio economico".

Per la Cassazione, l'ordinanza del Tribunale di Udine si è fatta carico di "motivare adeguatamente e con completezza sulle ragioni per le quali non risultano, allo stato, meritevoli di positiva valutazione le critiche difensive secondo cui le falsità della documentazione accompagnatoria degli animali sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco".

Il  giudice del riesame ha escluso la buona fede della ricorrente "ove si consideri che la giovanissima età di numerosi esemplari emergeva in modo palese a un semplice esame visivo ed anche per tabulas in base alla relazione del veterinario nominato ausiliario di PG; buona fede di cui c'è da dubitare anche "tenuto conto della circostanza che il furgone fosse stato sequestrato in base a provvedimento di altra Autorità Giudiziaria, per gli stessi fatti, ciò che appariva contrastare con i certificati rilasciati da autorità veterinarie straniere ed era, quindi, di per sè idoneo a far dubitare soggettivamente circa l'autenticità dei documenti accompagnatori degli animali".

Il caso giudiziario prosegue, dunque, sulla linea impostata dal Tribunale di Udine e del Giudice del riesame, linea che la Cassazione ha ritenuto corretto.