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CASSAZIONE PENALE

L'affidatario del cane risponde del morso in salotto

L'affidatario del cane risponde del morso in salotto
Ospiti in casa. Il rottweiler senza museruola e guinzaglio morde al volto e alla mano l'ospite sul divano.
Per la Cassazione, il padrone dell'animale, assente, non è responsabile. Multa e risarcimento danni, quindi, a chi assume la custodia dell'animale (figlia e genero del proprietario abituali frequentatori dell'animale) senza adottare cautele adeguate contro le imprudenze dei visitatori. L'ha ribadito la Cassazione penale, con una sentenza di principio analogo a quello espresso da altre sentenze: 1.400 euro di multa e risarcimento danni in favore della parte civile a cui il giudice ha assegnato una provisionale di 10 mila euro.

Il giudice di pace si era espresso per l'assoluzione, secondo il quale l'obbligo di guinzaglio e museruola ai cani è previsto solo per i cani che si trovano in luogo aperto al pubblico o sui mezzi di trasporto " e non nelle case di privata abitazione". Il Tribunale di Palermo, che ha invece formulato la condanna, ha sostenuto che "in caso di custodia di animali al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale, non basta che questo si trovi in luogo privato e recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. Né, secondo lo stesso tribunale, sarebbe rilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità, accertare l'esatta dinamica dei fatti, posto che il proprietario o custode dell'animale assume, per ciò solo, una precisa posizione di garanzia, per la quale egli risponde a titolo di colpa della condotta aggressiva dello stesso".

Gli imputati, figlia e genero del proprietario del cane, si sono difesi adducendo "un fattore imprevedibile, interagente nella produzione dell'evento lesivo, rappresentato dal comportamento della persona offesa, che si era avvicinata al divano dove si trovava l'animale ed avrebbe imprudentemente avvicinato il suo viso all'animale, in tal modo avendone provocato un'imprevedibile reazione".

Niente da fare per la Cassazione Penale, che ha rigettato le loro motivazioni come "inammissibili per manifesta infondatezza". Anche se l'animale era stato introdotto in casa con il consenso del proprietario, "che legittimamente lo ha loro affidato in considerazione della dimestichezza che essi da sempre avevano con l'animale". Ciò evidentemente "non consente di attribuire al proprietario dell'animale alcuna responsabilità". La condotta imprudente è addebitabile esclusivamente addebitabile ai due coniugi "che, avendo assunto la posizione di detentori del cane, avevano l'obbligo di custodirlo e di assumere le iniziative necessarie ad impedire che lo stesso procurasse danni a terzi".