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Fauna selvatica

TAR Emilia Romagna: il tiro al piccione è vietato

TAR Emilia Romagna: il tiro al piccione è vietato
Non è logico ricorrere alla caccia per motivi di igiene e contenimento dei piccioni di città. Un' attività venatoria avulsa dal suo normale ambito giuridico non rappresenta quel metodo di controllo ecologico indicato dalla legge.  Il TAR dell'Emilia Romagna segue l'orientamento della Cassazione e del TAR Toscana: dal punto di vista giuridico la classificazione zoologica non ha importanza. Il piccione torraiolo è fauna selvatica in zona vietata alla caccia.
I controlli demografici sui piccioni torraioli vanno effettuati attraverso il ricorso a metodi ecologici previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna, ora denominato ISPRA. L'ha stabilito il TAR dell'Emilia Romagna con una sentenza depositata il 20 novembre 2011, accogliendo il ricorso della LAC contro l'ordinanza del Comune di Bondeno (Ferrara) che consentiva consentiva l'abbattimento di piccioni sul territorio, secondo i tempi stabiliti dal calendario venatorio.

Seguendo l'orientamento della Cassazione e del TAR Toscana, il Collegio ha ritenuto di dover applicare ai piccioni torraioli "inselvatichiti" (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico) il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che pertanto ai sensi di legge non possono essere contenute se non con metodi ecologici, quale non può definirsi il ricorso alla caccia peraltro operato al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi".

Recita l'art. 19, comma 2: "Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento".

Stante la norma appena citata, sostengono i giudici, "non appare compatibile col rispetto dell'ambiente, nel quale certamente si colloca anche il concetto di controllo demografico, la scelta comunale di un mezzo di contenimento quale la caccia individuato come alternativa agli specifici strumenti previsti dalla legge. Né sul piano logico appare sostenibile che un attività venatoria avulsa dal suo normale ambito giuridico possa integrare quel metodo di controllo ecologico indicato dalla legge e non piuttosto finire per rappresentare unicamente il contrapposto e rapido sistema di eliminazione cruenta".

 

pdfSENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA .pdf