• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31388

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

DECRETO CORRETTIVI

Concordato, percentuale d'imposta in base all'affidabilità

Concordato, percentuale d'imposta in base all'affidabilità
Pubblicati i correttivi per l'adempimento collaborativo. Regime d'imposta opzionale in base all'Indice di affidabilità. Rinviata la quinta rata della rottamazione.

Dal 6 agosto, i correttivi al concordato preventivo biennale saranno in vigore. E' infatti approdato alla Gazzetta Ufficiale l'annunciato decreto legislativo che ridefinisce le scadenze e i criteri di accesso e di beneficio dell'adempimento collaborativo. Lo stesso decreto rinvia al 15 settembre l'ultima rata della "rottamazione".

Confermata la scadenza di adesione al 31 luglio - Il decreto formalizza la scadenza del 31 luglio (2025) per aderire alla proposta di concordato. Quest'anno, primo anno di applicazione del concordato, la scadenza per aderire era stata individuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Più tempo anche per i programmi informatici dell’Agenzia delle Entrate
. Si ufficializza la proroga dal 1° aprile al 15 aprile del termine ultimo entro cui l’Agenzia mette a disposizione di contribuenti e intermediari i programmi informatici utili ad acquisire i dati necessari ad elaborare la proposta di concordato. Per i contribuenti in regime forfetario, la scadenza del 15 luglio era già operativa.

Strappo alla regola dei debiti fiscali- Nella prima versione del concordato preventivo biennale solo ai contribuenti senza debiti contributivi. Il decreto correttivo ammette al concordato anche i contribuenti che hanno estinto i debiti purchè di ammontare inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Percentuale d'imposta in base all'Indice di affidabilità- Con l'articolo 20 bis viene introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva -sul maggior reddito concordato- per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono alla proposta di concordato formulata dall’Agenzia delle Entrate. La parte di reddito concordato che risulta eccedente al reddito dichiarato dal contribuente nell'anno d'imposta precedente applicano una imposta sostitutiva, in base a un’aliquota collegata all'Indice di affidabilità

a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza.

Rottamazione- Il decreto 108/2024 ufficializza il differimento al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater (scaduta il 31 luglio). Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108
Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.