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IMPOSTE SUI REDDITI

Irap non deducibile: misura legittima e costituzionale

Irap non deducibile: misura legittima e costituzionale
La non deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi versate nello stesso periodo d’imposta non viola la Costituzione. Il Legislatore è legittimato a individuare i costi deducibili.

La Corte di cassazione  è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale della non deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi versate nello stesso periodo d’imposta. La Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha stabilito la conformità al dettato costituzionale del Dlgs n. 446/1997 e confermato il principio della discrezionalità del legislatore nella individuazione dei costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Lo rende noto il notiziario dell'Agenzia delle Entrate Fisco Oggi.

L’Irap è un’imposta a carattere reale il cui presupposto è costituito dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi o, in ogni caso, dall’attività esercitata dalle società o dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato. L’imposta ha carattere proporzionale e si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione.

L’Imposta regionale versata nel periodo d’imposta non è deducibile dalle imposte sui redditi. Fa eccezione soltanto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.