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AGENZIA DELLE ENTRATE

Irpef, chiarimenti sul rinvio del secondo acconto

Irpef, chiarimenti sul rinvio del secondo acconto
La nuova scadenza per la seconda rata Irpef è il 16 gennaio 2024. Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate su come funziona il rinvio. Possibile rateizzare in 5 rate.

Con la circolare n. 31/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle novità del collegato alla manovra 2024, cosiddetto Decreto Anticipi  (Dl n. 145/2023).
In sintesi, per le persone fisiche titolari di partita Iva -e con ricavi o compensi fino a 170mila euro- il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024. 
La rivista dell'Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, chiarisce i contenuti della circolare.

Il rinvio - Il collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo d’imposta 2023:
• il differimento dal 30 novembre al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
• la possibilità di versare in 5 rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese ( 4% annuo di interessi sulle rate successive alla prima) 
 Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

I beneficiari
- Possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, per il periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi non superiori a 170mila euro. Sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.

La verifica sui ricavi - Per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170mila euro, si deve fare riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad  entrambe.