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CATEGORIA 4

Efedrina, in vigore le sanzioni sui precursori di droghe

Efedrina, in vigore le sanzioni sui precursori di droghe
In vigore la disciplina sanzionatoria per i medicinali per uso umano e veterinario a base di efedrina o pseudoefedrina. Colmato un vuoto sanzionatorio.

È in vigore dal 5 novembre il Decreto legislativo 156 del 7 ottobre 2024 che adegua alla normativa comunitaria la disciplina sanzionatoria dei precursori di categoria 4. L'adeguamento prevede specifiche misure sanzionatorie per gli operatori che, senza munirsi di permesso di esportazione, effettuano spedizioni di medicinali compresi nella categoria 4  verso paesi non inclusi nell'Unione europea.

Il Decreto Legislativo 156/2024  modifica l'art. 70 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (DPR 309/90). Trattandosi di una categoria di recente introduzione, il DPR 309/90 non prevedeva sanzioni specifiche per la categoria 4. 
Inoltre, si introduce l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'interno le singole operazioni commerciali relative a:
-  precursori di categoria 1 e 2, all'interno del territorio nazionale e tra l'Italia e paesi dell'Ue ed extra-Ue
-  precursori di categoria 3 e 4, tra l'Italia e paesi extra-Ue.
A seconda della gravità della violazione, agli operatori si applicano sanzioni penali, pecuniarie e lasospensione dell'attività professionale.

Efedrina e Pseudo-efedrina precursori di droghe: le sanzioni