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ATTIVITA' ZOOIATRICA

Stupefacenti, criticità su vidimazione e smaltimento

Stupefacenti, criticità su vidimazione e smaltimento
I servizi farmaceutici territoriali rifiutano ai medici veterinari zooiatri la vidimazione dei registri. Criticità anche nelle operazioni di smaltimento.

Doppia criticità sugli stupefacenti ad uso veterinario: difficoltà nello smaltimento e sulla vidimazione dei registri di carico e scarico. La segnalazione arriva sul tavolo della Conferenza Stato Regioni e del Ministero della Salute, con la richiesta di affrontare le difformità regionali nelle procedure e nei costi dei protocolli operativi. L’iniziativa è della Fnovi che chiede “un tempestivo intervento”.

Il contesto- I servizi farmaceutici territoriali rifiutano ai medici veterinari zooiatri, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali, la vidimazione dei registri, spiega la Federazione. Ciò comporta evidenti difficoltà per i medici veterinari zooiatri che necessitano dell'utilizzo di medicinali stupefacenti collocati in sezione A, B e C della Tabella dei medicinali prevista dal DPR 309 del 1990 (Testo Unico degli Stupefacenti). Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive usate in terapia, suddivise in cinque sezioni indicate con le lettere da A a E.

La sollecitazione- La Fnovi sottolinea la particolare delicatezza di queste attività: lo smaltimento di farmaci stupefacenti e la vidimazione dei relativi registri cartacei di carico e scarico richiedono “uniformità, tracciabilità/trasparenza” scrive la Federazione.

Il DPR 309/1990 prevede l’obbligo dei registri cartacei di carico e scarico per i medicinali che contengono sostanze attive incluse nelle sezioni A, B e C della Tabella medicinali. L'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo 218/2023 sui medicinali veterinari non ha modificato questa previsione. Parallelamente, il Ministero della Salute ha precisato che tali medicinali sono soggetti alle regole di tracciabilità veterinaria.