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DLVO 218/2023

Galenici, prescrizione in deroga e RNR valida trenta giorni

Galenici, prescrizione in deroga e RNR valida trenta giorni
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha chiarito i termini di prescrizione veterinaria dei medicinali galenici.

Il dubbio, sia per prescrizione a terzi che per scorta, era stato sollevato dalla Fnovi, soprattutto nei casi in cui le sostanze non siano presenti in medicinali industriali. La Direzione ministeriale ha chiarito che il nuovo decreto legislativo 218/2023 - (articolo 28, comma 2, lettera b)- stabilisce che la prescrizione veterinaria di medicinali il cui impiego non è previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) rientra tra le tipologie di prescrizione veterinaria non ripetibile, con validità di trenta giorni dalla data del rilascio.

Considerato che la prescrizione di medicinali preparati in farmacia segue le condizioni della “cascata” (articoli 112, 113 e 114 del regolamento (UE) 2019/6) “va da sé che la tipologia di prescrizione non può che essere quella precedentemente citata” - conclude il Ministero.

In base al regolamento europeo l’uso in deroga, cioè un uso al di fuori dei termini dell’Aic, consente di trattare un animale con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente, sulla base di una apposita prescrizione veterinaria, quando non esistendo medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro, siano esaurite tutte le alternative possibili (un altro medicinale veterinario, un medicinale ad uso umano).

Il ricorso in deroga alla preparazione estemporanea, motivato dallo scopo di evitare sofferenze inaccettabili, avviene sotto la diretta responsabilità personale del Medico Veterinario.

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