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PRESIDIO DI SECONDO LIVELLO

Farmacie dei servizi, attività precluse ai Medici Veterinari

Farmacie dei servizi, attività precluse ai Medici Veterinari
Dopo il coinvolgimento su base volontaria dei farmacisti nella campagna vaccinale contro Covid-19, il ruolo di servizio delle farmacie prende piede come "presidio di zona".

Anche la Regione Lombardia ha dato disposizioni attuative alle "farmacie dei servizi". Dopo l'Emilia Romagna che ha sottoscritto a luglio un protocollo con le farmacie convenzionate e le associazioni di categoria, la Giunta Fontana ha deliberato il documento di indirizzo Indicazioni sulla farmacia dei servizi.

le Indicazioni, deliberate dalla Giunta regionale lombarda l'8 agosto scorso, formalizzano il ruolo della farmacia lombarda come “presidio di zona”, per l'erogazione di servizi di secondo livello, come prevede la normativa del Ministero della Salute. Le farmacie dei servizi possono:

- effettuare analisi di prima istanza, attraverso personale formato e dedicato alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- effettuare servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali;
- attivare forme di assistenza al domicilio per i pazienti più fragili;
-svolgere attività da parte di Professionisti ed Operatori sanitari esclusi medici, odontoiatri e veterinari); 

Nei locali interni o esterni alla farmacia possono operare tutti gli operatori sanitari, ad eccezione di Medici, Odontoiatri e Veterinari. Ai professionisti sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali è vietato per legge di esercitare la professione in farmacia.

La vigilanza compete alla amministrazione sanitaria territorialmente competente (ATS), mentre viene rinviato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare ogni eventuale modifica delle Indicazioni deliberate dalla Giunta lombarda, tenendo conto della loro applicazione concreta.

Cosa si intende per farmacia dei servizi