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NOTA DGSAF

REV, codice fiscale, durata, ripetibilità e altri chiarimenti

REV, codice fiscale, durata, ripetibilità e altri chiarimenti
Nel sistema REV sarà prevista una funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta. Non obbligatorio l'indirizzo del proprietario di animali da compagnia.

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha diffuso una circolare a tutti gli addetti del settore con alcuni chiarimenti sui "formalismi" connessi alla gestione della REV (Ricetta Elettronica Veterinaria).

Conservazione- Dall'entrata in vigore della REV ossia dal 16 aprile 2019, l’obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea "è assolto dalla conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti".

Adempimenti in capo al farmacista- Limitatamente ai medicinali veterinari cedibili solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria, il farmacista - sia nel caso di vendita al dettaglio che nel caso di vendita diretta - tiene la documentazione ufficiale particolareggiata riportante, per ogni operazione in entrata o in uscita, le seguenti informazioni (v.articolo 71 del Decreto Legislativo 193/2006):
1) data dell'operazione;
2) identificazione precisa del medicinale veterinario;
3) numero del lotto di fabbricazione;
4) quantità ricevuta o fornita;
5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario;
6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione.

Il farmacista deve, inoltre, riportare in apposito registro di carico e scarico ogni fornitura di medicinali veterinari a:
- soggetti indicati all'articolo 65 del Decreto Legislativo 193/2006 (i.e. soggetti che esercitano attivita' di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, di materie prime farmacologicamente attive nonche' ai soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai  titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali)
medici veterinari che possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dall'ambulatorio, tenendo altresì copia della regolare fattura di vendita.

Tutte le informazioni sopra elencate (articolo 71) devono essere conservate, per le forniture in entrata, tramite il sistema di tracciabilità, in quanto sono fornite dai fabbricanti, dai depositari o dai distributori all’ingrosso, con l’esclusione del lotto, che deve essere registrato a cura del farmacista al momento della dispensazione.
Per quanto riguarda le movimentazioni dei medicinali in uscita, il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza conserva e permette di visualizzare le prescrizioni elettroniche, i cui dati sono integrati dall’inserimento della data di spedizione della ricetta e del numero di lotto del medicinale dispensato.

Il Codice Fiscale nella REV per animali da compagnia- Nella ricetta elettronica per animali da compagnia "non è previsto l’inserimento obbligatorio dell’indirizzo del proprietario dell’animale". Tale informazione, nell’ottica della semplificazione amministrativa, "può essere sostituita dal codice fiscale", che permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all’indirizzo del domicilio fiscale.
Il codice fiscale, infatti, "costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche".
La nota ministeriale ricorda, in proposito, che i cittadini sono in possesso di Tessera sanitaria (che contiene anche il codice fiscale) e che in virtù del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) - fatte salve alcune espresse esclusioni-  "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest’ultime".

Validità della ricetta e ripetibilità- Come da  decreto legislativo 193/06, la ricetta in triplice copia non ripetibile ha validità massima di 10 giorni lavorativi. La ricetta ripetibile ha validità di 3 mesi e può essere utilizzata 5 volte, salvo diversa disposizione del veterinario. L’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la validità della ricetta.
Il veterinario ha anche la possibilità di prescrivere 1 sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel "campo note".
Nel sistema REV sarà prevista un’apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni.
Per la ricetta non ripetibile si fa riferimento al testo unico delle leggi sanitarie (TULS), pertanto la validità è di 30 giorni.
Non è previsto un numero massimo di confezioni prescrivibili per ricetta, fermo restando che i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e la terapia, in considerazione del numero degli animali da trattare.

Controlli di farmacosorveglianza- I dati elaborati dai due sistemi (BDC e Sistema Rev)  -  che forniscono i movimenti di entrata ed uscita dei medicinali veterinari e, per quanto riguarda soltanto le movimentazioni in uscita, degli altri medicinali utilizzati per il trattamento degli animali, incluse le preparazioni galeniche-  saranno utilizzati ai fini dei controlli di farmacosorveglianza.

pdfNOTA_DGSAF_REV_FORMALISMI_-_ultima_versione_aggiornata.pdf551.4 KB