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CONSIGLIO UE

Allevamenti, approvata la direttiva per ridurre le emissioni

Allevamenti, approvata la direttiva per ridurre le emissioni
Accordo raggiunto al Consiglio Europeo sulla direttiva sulle emissioni industriali (IED) e sul regolamento che porterà alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.
Oggi il Consiglio ha adottato la versione rivista e finale della direttiva sulle emissioni industriali (IED) e il regolamento relativo alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, due atti legislativi complementari volti a regolamentare e monitorare l'impatto ambientale.  La direttiva  sarà ora firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Dopo questa data, gli Stati membri dell'UE avranno 22 mesi per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.


Allevamenti nel campo di applicazione della Direttiva IED- La Direttiva approvata oggi include nel campo di applicazione un numero maggiore di allevamenti su larga scala, compresi gli allevamenti di suini e pollame. La direttiva relativa alle emissioni industriali è il principale strumento dell'UE che regolamenta l'inquinamento causato dagli stabilimenti industriali, comprese le aziende zootecniche di allevamenti intensivi. Gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva rappresentano circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra e il 20% delle emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua.

- Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.
- Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione* per le galline ovaiole.
Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma
del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per
l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

Gestione del letame - Spetta al controllo degli Stati Membri la verifica sulla gestione del letame, compreso lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione. La gestione deve essere effettuata conformemente alle "migliori tecniche disponibili" e non provocare un inquinamento significativo dell'ambiente.

Le migliori tecniche disponibili- Si prevede una consultazione fra Stati Membri e l'adozione di successivi atti esecutivi unionali per dare uniformità operativa alle migliori tecniche disponibili tenendo conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità di allevamento di tali installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. Esse includono inoltre informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili.

Esclusioni dal campio di applicazione- L'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica o con una bassa densità di allevamento è essere escluso dall'ambito di applicazione in quanto contribuisce  positivamente alla tutela del paesaggio, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla protezione della diversità biologica e degli habitat. L'esclusione si applica alle installazioni con allevamenti di suini a pascolo a bassa densità di allevamento in cui gli animali sono tenuti all'aperto per un periodo di tempo significativo su un anno, in particolare durante il giorno, e in cui le condizioni atmosferiche e di sicurezza garantiscono il benessere degli animali o in cui gli animali sono tenuti all'aperto su base stagionale. La superficie usata per il calcolo della densità di allevamento dovrebbe essere la superficie impiegata per il pascolo degli animali nell'installazione o per la coltivazione di foraggi destinati all'alimentazione degli animali nell'installazione.


Il portale delle emissioni industriali- Riguardo all'obiettivo "inquinamento zero" del Green Deal, il nuovo portale migliorerà l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle emissioni industriali e agevolerà la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, compresa l'identificazione delle fonti di inquinamento. Una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE, il regolamento relativo al nuovo portale sulle emissioni industriali diventerà vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 2028.

Sanzioni- Gli Stati membri stabiliranno sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inosservanza della direttiva. Per le violazioni gravi, i gestori potranno essere soggetti a sanzioni fino ad almeno il 3% del loro fatturato annuo nell'Unione.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti