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NUOVO REGOLAMENTO UE

Movimenti di animali, adeguamento al Reg (UE) 2016/429

Movimenti di animali, adeguamento al Reg (UE) 2016/429
Con un nuovo regolamento delegato, in vigore dal 4 dicembre, la Commissione Europea adegua la normativa sui movimenti di animali alla Animal Health Law.

La Commissione Europea interviene sulle regole che disciplinano i movimenti di animali per aggiornarle alle prescrizioni di sanità animale dettate dal Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law) e per garantire che gli spostamenti di animali all'interno dell'Unione non diffondano malattie animali trasmissibili.

Malattia emorragica epizootica - Dall'entrata in vigore della Animal Health Law, è mutata l'evoluzione epidemiologica della malattia emorragica epizootica, una malattia classificata di "categoria D" che richiede l'adozione di misure per evitarne la diffusione attraverso i movimenti tra Stati membri. Con il nuovo Regolamento delegato 2023/2515 - che entrerà in vigore in tutti gli Stati Membri dal 4 dicembre-  la Commissione stabilisce un termine massimo entro il quale gli animali dovrebbero essere macellati, al fine di garantire che il loro stato sanitario non comprometta lo stato sanitario degli animali nel luogo di destinazione. Infatti, i movimenti di partite di determinati ungulati sensibili all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica verso un macello di un altro Stato membro possono comportare un rischio specifico di diffusione a causa della trasmissione della malattia tramite vettori. 
Inoltre, il nuovo regolamento delegato 2023/2515 contiene due nuove misure di riduzione dei rischi: l’istituzione di zone stagionalmente indenni da infezione da malattia emorragica epizootica e l’utilizzo di stabilimenti protetti dai vettori, applicabili ai movimenti dalle zone circostanti i focolai di infezione da virus della malattia emorragica epizootica.  Le nuove misure di riduzione dei rischi sono in linea con le norme internazionali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

Movimentazioni di volatili per esposizioni - Il nuovo regolamento prescrive anche l'obbligo di autorizzare i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni e dispone l'obbligo di stabilire le condizioni delle movimentazioni tra Stati membri. Il provvedimento si è reso necessario in quanto alcuni volatili in cattività potrebbero essere oggetto di un trasferimento di proprietà durante l’esposizione e per questo dovrebbero essere successivamente spediti in uno Stato membro diverso da quello di origine. 

Certificato sanitario equini - Al fine di facilitare i movimenti verso altri Stati membri, durante i fine settimana e i giorni festivi, il regolamento dispone che i controlli e gli esami di tutti gli equini, compresi quelli che partecipano a competizioni, corse e altre manifestazioni equestri, siano effettuati l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza dallo stabilimento di origine. La validità per trenta giorni del certificato sanitario, in deroga al periodo di validità di 10 giorni, è concessa solo nel caso il certificato sia rilasciato per un singolo equino, accompagnato dal documento unico di identificazione a vita, ma non per una partita di equini.

Movimentazioni di cani, gatti e furetti a fini commerciali- Al fine aumentare la chiarezza per quanto riguarda la documentazione che dovrebbe accompagnare la movimentazione a fini commerciali di cani, gatti furetti è disposto il controllo del documento di identificazione individuale, già implicito nell’ambito di un controllo d’identità degli animali. Il nuovo regolamento dispone "un controllo documentario del documento di identificazione individuale di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035". Per cani gatti, furetti e altri carnivori è anche previsto "un controllo d'identità e un esame clinico e qualora non sia possibile, un'ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici o sospetti delle malattie elencate". 

Deroga movimentazione di equini - E' rettificata la deroga per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri prevista dal reg. (UE) 2020/688 che consente, a determinate condizioni, i movimenti di equini registrati verso altri Stati membri in assenza di certificato sanitario.
Il regolamento precisa che è necessario "chiarire la sequenza delle fasi che gli Stati membri devono attuare per potersi avvalere di tale deroga". E' concesso lo spostamento di equini detenuti verso un territorio di uno Stato membro in virtù della deroga solo se le condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione sono soddisfatte dal Paese di origine e se quest'ultimo ha comunicato allo Stato membro di destinazione l’intenzione di avvalersi della deroga.

Entrata in vigore- Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 4 dicembre prossimo e sarà applicabile da tutti gli Stati membri.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2515 DELLA COMMISSIONE
che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri