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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Macellazione rituale: sì allo stordimento "reversibile"

Macellazione rituale: sì allo stordimento "reversibile"
Non viola il Regolamento 1099/2009 lo stordimento "reversibile". Improprio il paragone tra la macellazione rituale e l'abbattimento dell'animale non allevato.


La Corte di Giustizia Europea ha giudicato legittima una legge regionale della Regione delle Fiandre che- dal 2017- impone l’utilizzo di uno stordimento reversibile (elettronarcosi) e inidoneo a comportare la morte dell’animale nell’ambito della macellazione rituale.

La causa- Contestata da diverse associazioni ebraiche e musulmane, la norma è invece pertinente con il regolamento 1099/2009 secondo il Giudice comunitario e non inficia nemmeno la libertà di manifestare la propria religione. I ricorrenti obiettavano anche che nulla di analogo venga prescritto per gli animali abbattuti in corso di attività venatoria o di pesca sportiva.

La sentenza- Sollecitata dalla Corte Costituzionale del Belgio, la Corte di Giustizia Europea  con l'odierna sentenza osserva che la norma contestata è limitata a un aspetto del rituale e risponde a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, vale a dire la promozione del benessere degli animali.
Il legislatore fiammingo si è basato su ricerche scientifiche e ha inteso privilegiare il metodo di abbattimento autorizzato più moderno, senza comunque vietare nè ostacolare la messa in circolazione di prodotti di animali macellati ritualmente originari di un altro Stato membro o di uno Stato terzo.

Attività venatorie e di pesca ricreativa- Sulla circostaza che il regolamento 1099/2009 non contempli l’abbattimento degli animali nelle attività culturali e sportive - ad esempio quelle venatorie o di pesca amatoriale-  la Corte chiarisce chein questi casi la produzione di  carneè "marginale e non è economicamente significativa". Anzi non si può parlare di una vera e propria produzione di alimenti e quindi nemmeno di una vera e propria macellazione come la intende il Regolamento 1099/2009. Le condizioni di abbattimento "sono molto diverse rispetto a quelle relative agli animali da allevamento"- conclude la Corte.

Lo stordimento reversibile- I riti religiosi sia ebraico sia islamico richiedono che l’animale sia svuotato quanto più possibile del suo sangue. Sulla base di ricerche scientifiche che hanno dimostrato che non è fondato il timore che lo stordimento influenzi negativamente il dissanguamento, il Legislatore fiammingo ha adottato l'elettronarcosi. Nella causa con le comunità religiose, la tesi è stata a favore di un metodo di stordimento non letale, nell’ambito del quale l’animale, se nel frattempo non viene sgozzato, riprende conoscenza dopo un breve lasso di tempo e non risente di alcun effetto negativo causato dallo stordimento. Se l’animale viene sgozzato immediatamente dopo essere stato stordito, la sua morte sarà dovuta esclusivamente all’emorragia.
Tenuto conto di ciò, lo stordimento reversibile, non letale, nella pratica della macellazione rituale costituisce una misura proporzionata che rispetta lo spirito della macellazione rituale nell’ambito della libertà di religione e tiene conto in massima misura del benessere degli animali interessati. Quanto meno, l’obbligo di ricorrere all’elettronarcosi per le macellazioni realizzate secondo metodi speciali richiesti da riti religiosi non arreca pertanto un pregiudizio sproporzionato alla libertà di religione.


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020