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UE, CHIP O TATUAGGIO: VALIDITA’ DELL’ANTIRABBICA

UE, CHIP O TATUAGGIO: VALIDITA’ DELL’ANTIRABBICA
A fini di chiarezza della legislazione, la Commissione Europea ha modificato l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003, per precisare che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida se la data di tale vaccinazione non è precedente "alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio".

L'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 precisa che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida solo se la data della vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip indicata nel passaporto o nel certificato sanitario di accompagnamento. Tuttavia, anche un animale dotato di un tatuaggio chiaramente leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011 è considerato identificato in conformità al Regolamento.

Pertanto, a fini di chiarezza della legislazione, la Commissione Europea ha modificato l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003, per precisare che "una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida se la data di tale vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio". Nell'allegato i questione, la lettera b), del punto 2, è sostituita dal testo seguente: «b) la data di cui alla lettera a), non deve essere precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio indicata nella: i) sezione III, punto 2 o punto 5, del passaporto; oppure nella ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;».

Il provvedimento - Regolamento delegato (UE) n. 1153/2011 della Commissione -pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegati
pdfREGOLAMENTO UE 1153 2011.pdf