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ESERCIZIO TEMPORANEO

Qualifiche professionali, prorogato il riconoscimento in deroga

Qualifiche professionali, prorogato il riconoscimento in deroga
L’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli di laurea, sarà consentito fino al 31 dicembre 2027.

Lo prevede il Decreto Flussi (articolo 2, comma 8-bis), approvato in via definitiva dal Senato. Viene così prorogato di altri due anni il termine in scadenza al 31 dicembre 2025.

Il riconoscimento temporaneo in deroga- Fermo restando la disciplina e le procedure per le assunzioni nel SSN, l'esercizio temporaneo può essere consentito sia in forma libero professionale che alle dipendenze, tanto in una struttura sanitaria pubblica o privata. La deroga alle consuete procedure di riconoscimento in capo al Ministero della Salute era stata introdotta per la prima volta durante la pandemia, per fronteggiare alla carenza di professionalità mediche e sanitarie.
Nel riconoscimento temporaneo in deroga rientra la qualifica di Medico Veterinario.

Le norme derogate- Sono: gli articoli 49 e 50 del DPR 31 agosto 1999, n. 394; (riconoscimento e abilitazione all'esercizio in Italia di una qualifica sanitaria conseguita all'estero)  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva Qualifiche). L'autorità competente è il Ministero della Salute.

Domanda alle Regioni- Con la proroga approvata al 31 dicembre 2027, i professionisti in possesso di una laurea sanitaria conseguita all'estero e disciplinata dall'Unione Europea-  potranno continuare a presentare l'istanza alle Regioni e alle Province Autonome. La domanda - corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza- va presentata alle regioni e alle province autonome, "che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti".

Il ruolo delle Regioni- Spetta alle singole Regioni dare eventuale attuazione al riconoscimento temporaneo. A tutt'oggi, non esiste una procedura armonizzata per il riconoscimento regionale in deroga: allo scopo era stata presentata dal Ministero della Salute una bozza, senza che sia mai stata raggiunta l'intesa in Conferenza. Pertanto, ogni Regione applica la deroga (o riconoscimento semplificato) secondo proprie procedure e determinazioni. 

Il testo della proroga approvata dal Senato - All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2027”.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145 (Decreto Flussi)
(Testo approvato il 4 dicembre 2024)