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PAC 2023-2027

Eco-schema 1, Agea: esclusione per "singolo" allevamento

Eco-schema 1, Agea: esclusione per "singolo" allevamento
"Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia per il livello 1 che per il livello 2, comporta la sola esclusione dal pagamento del singolo allevamento". Lo chiarisce l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (Agea) con una circolare di coordinamento sulle sanzioni (intese come riduzione o esclusione dai pagamenti) applicabili agli operatori che non soddisfano gli impegni previsti dall'Eco schema 1 (Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale).

Regime sanzionatorio per l’anno 2023-
Solo per l'anno 2023 la sanzione è sospesa "a condizione che l'infrazione sia di grado basso" e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, puntualizza Agea, "si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023 con l’ordinaria procedura".
Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023. Qualora nel 2024 il beneficiario ripresenti la domanda per il medesimo regime ma sia applicata una sanzione nel 2024 che non consenta in tutto o in parte di recuperare la sanzione del 2023, si procede al recupero con l’ordinaria procedura, con compensazione con i successivi pagamenti dovuti al beneficiario. "Alla luce di quanto sopra, gli Organismi pagatori per l’anno 2023 procedono al calcolo della sanzione, ma ne sospendono l’applicazione qualora ricorrano le condizioni sopra descritte".

Eco-schema 1 - A chi spetta il pagamento -Ai sensi dell’art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento spetta all’agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo Classyfarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) che, per i soli anni 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare  (Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo) allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602.

Livello 1-  Agea ribadisce (circolare Agea prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024) che il pagamento del livello 1 spetta agli allevamenti che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.

Livello 2- Il pagamento del Livello 2, nelle annualità 2023 e 2024 è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che:
- hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1;
- sono operatori di capi animali e detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitato il pascolamento, in conformità a quanto previsto dalle seguenti norme e disposizioni:
- articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087  (definizione di «pascolo o pascolamento» e del carico di bestiame)
- articolo 1, comma 4, del DM 27 settembre 2023 n. 525680 (adeguatezza del carico in relazione alla conservazione del prato permanente e alla densità del bestiame al pascolo)
- circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 novembre 2023 (attività di pascolamento) e successive modificazioni e integrazioni.
Il pagamento del Livello 2 è altresì erogabile, anche in assenza di iscrizione al disciplinare SQNBA, in favore degli allevamenti biologici e di quelli di piccole dimensioni.

Esclusione per singolo allevamento- Agea puntualizza infine che il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia per il livello 1 che per il livello 2, comporta la sola esclusione dal pagamento del singolo allevamento.


Circolare Agea del 9 aprile 2024 - Sanzioni eco-schemi
Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348. 

Eco-schema 1, Agea: Testo unico per le verifiche sui pagamenti