L'obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento (DDA) è confermato solo per gli stabilimenti che si trovano in zone di restrizione per PSA. Considerati gli esiti della sorveglianza negli allevamenti suinicoli - e preso atto della richiesta della Regione Lombardia relativa ad una rivalutazione dell’obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento (DDA) (ex modello 4)- l'obbligo di validazione del DDA, disposto con lacircolare del 30 novembre 2023,"è da intendersi confermato solo per gli stabilimenti siti in zone di restrizione per PSA". La disposizione è contenuta in una nota firmata da Giovanni Leonardi, Capo Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (one health) e dei rapporti internazionali.
Valutazione del rischio negli altri territori- Per i territori che non si trovano in Zone di restrizione per PSA, al fine di considerare la possibilità di estendere l'obbligo di validazione del documento di accompagnamento anche ad ulteriori aree o singoli stabilimenti, il Ministero raccomanda una costante valutazione del rischio effettuata dagli osservatori epidemiologici (OEVR) in sinergia con i Servizi veterinari locali e regionali.
Misure in vigore - Restano però in vigore - precisa la nota del Ministero - le altre misure di controllo negli allevamenti suinicoli tra cui il test PSA sulla milza, da effettuarsi in caso di aumenti anomali della mortalità e la registrazione in BDN dei suini morti in allevamento entro 48 ore dall’ evento se in zona di restrizione ed entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale.