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MOVIMENTAZIONE DI SUINI

PSA: nuovi focolai, misure prorogate al 15 ottobre

PSA: nuovi focolai, misure prorogate al 15 ottobre
Il Ministero della Salute integra e proroga fino al 15 ottobre le misure straordinarie contro i rischi da movimentazioni dei suini.

Notizia aggiornata il 18 settembre 2023

I focolai nei suini in Lombardia sono saliti a otto. Si trovano tutti in provincia di Pavia, nella stessa area dei primi focolai. Dato l'aumento dei casi- che coinvolgono circa 13 mila animali-  le misure disposte il 1 settembre dal Ministero della Salute e dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (Psa) sono prorogate fino al 15 ottobre (la scadenza era il 15 settembre) e integrate da nuove disposizioni per le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello.
Le Autorità regionali, sentito il Ministero della Salute, in base ad una valutazione del rischio, possono disporre ulteriori accertamenti tesi a monitorare lo stato sanitario degli allevamenti, compresi quelli non oggetto di movimentazione.

Visite cliniche- Negli allevamenti dei territori provinciali in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico e/o casi nel selvatico, le visite cliniche previste sulle partite di animali da movimentare sono da effettuarsi nei tempi previsti dalla nota del 1 settembre, e devono comprendere:
- l’ispezione dello stato di salute generale degli animali per il rilievo di eventuali segni clinici di malattia
- un prelievo di sangue con EDTA per esame PCR sui soggetti disvitali o comunque affetti da patologie diverse dalle forme traumatiche.

Test PSA per andamento della mortalità- In aggiunta alla visita, il Ministero e il Commissario alla PSA dispongono il test per PSA su milza dei 3 capi morti più di recente, per un controllo dell'andamento della mortalità. "Ciò fermo restando che ogni aumento di mortalità superiore alla media deve essere segnalato"- sottolinea la nota. Ribadito anche che in base all’art. 9 comma 5 del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, "le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento".  Le Autorità raccomandano inoltre di effettuare una valutazione sanitaria anche delle eventuali unità epidemiologiche separate.

Negli allevamenti nei rimanenti territori delle Regioni e Province Autonome in cui ricadono le zone di restrizione per PSA per focolai nel domestico e/o casi nel selvatico "le movimentazioni da vita e da macello sono subordinate alla sola effettuazione della mensile l’esecuzione di visite cliniche negli allevamenti suinicoli, inclusa una verifica sull’andamento della mortalità.

Regioni e Province Autonome indenni da PSA- Le movimentazioni da vita e da macello restano subordinate alla validazione del DDA (Documento da parte dei Servizi veterinari localmente competenti.  Inoltre, ai fini dell’incremento del livello di sorveglianza, i Servizi veterinari programmano su basemensile l’esecuzione di visite cliniche negli allevamenti suinicoli, inclusa una verifica sull’andamento della mortalità.

Su tutto il territorio nazionale- In aggiunta ai test diagnostici previsti dal Piano di sorveglianza nazionale 2023, il Ministero e il Commissario dispongono il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione nel caso in cui venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma.
In attesa degli esiti diagnostici l’intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente e le carcasse non movimentate.

Fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24/08/2023, le Autorità raccomandano la valutazione della richiesta, da parte dei Veterinari aziendali, dell’esecuzione del test per PSA prima del ricorso a trattamenti antibiotici.
La registrazione in BDN delle informazioni inerenti alla morte degli animali "entro sette giorni dall'evento", è una disposizione valida per tutto il territorio nazionale. Eventuali aumenti di mortalità superiori alla media dovranno essere immediatamente riportati al Servizio veterinario localmente competente, che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA.

Eventuali aumenti di mortalità dovranno essere immediatamente riportate al Servizio veterinario localmente competente che accerterà le cause di mortalità degli animali effettuando, ove necessario, un prelievo per escludere la presenza della PSA. Le informazioni inerenti alla morte degli animali devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

PROROGA_MISURE_PSA_MOVIMENTAZIONI_AL_15_OTTOBRE_2023.pdf615.04 KB